L’Inail, con la circolare n. 46 del 23 dicembre 2024, ha reso nota la misura della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, per il 2025, rimane applicabile solo ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.
La riduzione è stata fissata nella misura pari al 14,80%. L’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale. Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, aggiornati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 2 agosto 2022, n. 176, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.
I criteri di applicazione cambiano a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o meno.