È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, la legge n. 199 del 20 dicembre 2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. 160/2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Tra le misure introdotte dal provvedimento, si segnalano interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda. In particolare, in deroga agli articoli 4 e 12 del D.Lgs. 148/2015 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato (ai sensi dell’art. 27 del medesimo D.Lgs. 148/2015), è riconosciuta dall’INPS, per l’anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto legge in commento e dal codice ATECO 25.62.00, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’art. 3 del D.Lgs. 148/2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025.
Ai fini del riconoscimento dell’integrazione al reddito di cui sopra, il datore di lavoro deve trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente.
L’integrazione salariale è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da quest’ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’art. 7, c. 3, del D.Lgs. 148/2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest’ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all’art. 7, c. 5-bis, del citato D.Lgs. 148/2015. Per le prestazioni in esame non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 148/2015.