È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, la legge n. 203 del 13 dicembre 2024 recante “disposizioni in materia di lavoro” (c.d. Collegato Lavoro).
Il provvedimento entrerà in vigore dal 12 gennaio 2025.
Tra le disposizioni di interesse, si rilevano le seguenti:
– Sospensione della prestazione di cassa integrazione. L’art. 8 del D.Lgs. 148/2015 è stato interamente sostituito come di seguito: “Art. 8 (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa). – 1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività di cui al c. 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all’art. 4-bis del D.Lgs. 181/2000 sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui al presente comma”;
– Norma di interpretazione autentica dell’art. 21, c. 2, del D.Lgs. 81/2015, in materia di attività stagionali. In particolare, l’art. 21, c. 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. 81/2015 si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del DPR 1525/1963, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015;
– Durata del periodo di prova. All’art. 7, c. 2, del D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza), dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”;
– Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. All’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, dopo il c. 7 è inserito il c. 7-bis “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.