L’INPS, con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, ha reso noto che, sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024. Per accedere al suddetto modulo, è necessario selezionare l’anno di riferimento 2024.
Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in argomento, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2025. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024.
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato art. 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del D.M. 29 aprile 2022;
6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.