Gli esercenti officine non equipaggiate da sistemi di registrazione sono tenuti a compilare un registro di officina da scritturare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, necessario alla registrazione delle periodiche letture dei contatori elettrici costituenti la base imponibile da esporre sulla dichiarazione di consumo annuale dell’energia prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di esercizio del generatore elettrico. Copia del registro deve essere trasmessa all’Agenzia delle dogane nel periodo settembre – dicembre per la vidimazione. I registri devono essere conservati per 5 anni.
- Art. 58, D.Lgs. Governo 26 ottobre 1995, n. 504