In GU il Decreto Milleproroghe

Gen 3, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il Ministero del lavoro ricorda che è stato pubblicato sulla GU n.302/2024 il DL 202/2024, meglio noto come Decreto Milleproroghe che tra i vari differimenti d’interesse per il mondo del lavoro prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Come riportato anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, la norma oggetto di modifica concerne uno dei presupposti di ammissibilità, cosiddette causali, della durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La causale in oggetto, nella formulazione previgente, è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro il 31 dicembre 2024.

La novella proroga tale termine al 31 dicembre 2025.

Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

La norma, pertanto, si propone di fornire alle parti sociali più tempo per negoziare soluzioni adeguate per i diversi settori dell’economia.

Invero, continua la relazione, i contratti collettivi di lavoro del settore turistico risultano allo stato ancora in fase di rinnovo, in tal modo risultando tuttora non integrata la fattispecie di cui alla lettera a) del secondo periodo del comma 1 del citato articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Se non ci fosse stata la proroga non si sarebbe più potuto estendere la durata del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato per un periodo superiore ai dodici mesi (e comunque non superiore ai ventiquattro mesi), non essendo più praticabile la previsione di tale fattispecie mediante specifica pattuizione nell’ambito dei contratti individuali di lavoro, motivando in ordine alle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Con riferimento alla disposizione in commento si segnala che l’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2023, n. 18 ha prorogato il termine, inizialmente previsto al 30 aprile 2024, al 31 dicembre 2024.

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