I commi 217-218 della Legge 207/2024 rendono strutturale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dal 2025, l’elevazione all’80% (finora prevista per il solo 2024) della retribuzione dell’indennità del congedo parentale, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60% prevista dal previgente regime.
Inoltre, il legislatore eleva dal 30% all’80% l’indennità anche per il terzo mese di congedo parentale, sempre entro il il sesto anno di vita del bambino
Le novità, che trovano applicazione dal 2025, interessano non solo i genitori che rientrano dalla maternità o paternità obbligatoria a decorrere da quest’anno, ma anche quelli rientrati nel 2024, seppure con effetti diversi.
In particolare, i lavoratori dipendenti che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024, hanno diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato all’80%.
Tale periodo, o complesso di periodi ove non fruiti consecutivamente, deve essere compreso entro il sesto anno di vita del bambino, ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento (in tal caso, comunque, entro il compimento della maggiore età).
I mesi che danno diritto all’indennità all’80%, in base a quanto indicato dall’INPS nelle precedenti istruzioni, che per questo aspetto si ritengono ancora valide, sono quelli che spettano a ciascun genitore in via esclusiva e non, quindi, quelli trasferibili (vedi, da ultimo, la circ. 57/2024).
Inoltre, in linea con le disposizioni previgenti, l’elevamento dell’indennizzo è riconosciuto in alternativa, o in alternativa per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Ad esempio, se la madre fruisce di due mesi indennizzati all’80%, al padre residua un solo mese con l’indennizzo elevato.
Si ritiene ancora valida l’indicazione fornita dall’INPS con la circolare n. 57/2024, con cui era stato precisato che, trattandosi di una norma applicabile ai soli lavoratori dipendenti, se un genitore è dipendente e l’altro no, il primo potrà fruire di tutti e tre i mesi di congedo all’80%.
La durata massima dell’indennizzo – ai sensi del T.U. maternità, ciascun genitore ha diritto all’indennità di congedo parentale per tre mesi non trasferibili all’altro genitore. Ulteriori tre mesi spettano ai due genitori in via alternativa. Il totale dei mesi indennizzabili è quindi di nove. Analogo limite vale anche per il nucleo monoparentale, fermo restando che, in questo caso, l’unico genitore ha diritto a tutti e nove i mesi di indennizzo. Si deve poi ricordare che eventuali ulteriori periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale (ovvero il decimo e l’undicesimo mese) danno diritto all’indennità solo nel caso in cui il richiedente sia titolare di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Invece, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità nel corso del 2024, quindi successivamente al 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024, si riepiloga quanto accaduto nell’ultimo biennio.
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 359, L. 197/2022) aveva previsto, in via strutturale, un mese di congedo parentale indennizzabile all’80%, se fruito entro il sesto anno di vita del figlio. La successiva manovra 2024 (art. 1, c. 179, L. 213/2023) aveva elevato dal 30% al 60% la misura dell’indennizzo per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, per i genitori rientrati dal 2024. Per il solo anno 2024, in via del tutto eccezionale, l’elevazione relativa al secondo mese era pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).
In questo contesto si inserisce il nuovo intervento della legge di Bilancio 2025, che ha previsto che il secondo mese sia indennizzato all’80% anche se fruito dopo il 2024.