Bilancio 2025: sono 3 i mesi di congedo parentale all’80%

Gen 10, 2025 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

I commi 217-218 della Legge 207/2024 rendono strutturale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dal 2025, l’elevazione all’80% (finora prevista per il solo 2024) della retribuzione dell’indennità del congedo parentale, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60% prevista dal previgente regime.

Inoltre, il legislatore eleva dal 30% all’80% l’indennità anche per il terzo mese di congedo parentale, sempre entro il il sesto anno di vita del bambino

Le novità, che trovano applicazione dal 2025, interessano non solo i genitori che rientrano dalla maternità o paternità obbligatoria a decorrere da quest’anno, ma anche quelli rientrati nel 2024, seppure con effetti diversi.

In particolare, i lavoratori dipendenti che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024, hanno diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato all’80%.

Tale periodo, o complesso di periodi ove non fruiti consecutivamente, deve essere compreso entro il sesto anno di vita del bambino, ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento (in tal caso, comunque, entro il compimento della maggiore età).

I mesi che danno diritto all’indennità all’80%, in base a quanto indicato dall’INPS nelle precedenti istruzioni, che per questo aspetto si ritengono ancora valide, sono quelli che spettano a ciascun genitore in via esclusiva e non, quindi, quelli trasferibili (vedi, da ultimo, la circ. 57/2024).

Inoltre, in linea con le disposizioni previgenti, l’elevamento dell’indennizzo è riconosciuto in alternativa, o in alternativa per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Ad esempio, se la madre fruisce di due mesi indennizzati all’80%, al padre residua un solo mese con l’indennizzo elevato.

Si ritiene ancora valida l’indicazione fornita dall’INPS con la circolare n. 57/2024, con cui era stato precisato che, trattandosi di una norma applicabile ai soli lavoratori dipendenti, se un genitore è dipendente e l’altro no, il primo potrà fruire di tutti e tre i mesi di congedo all’80%.

La durata massima dell’indennizzo – ai sensi del T.U. maternità, ciascun genitore ha diritto all’indennità di congedo parentale per tre mesi non trasferibili all’altro genitore. Ulteriori tre mesi spettano ai due genitori in via alternativa. Il totale dei mesi indennizzabili è quindi di nove. Analogo limite vale anche per il nucleo monoparentale, fermo restando che, in questo caso, l’unico genitore ha diritto a tutti e nove i mesi di indennizzo. Si deve poi ricordare che eventuali ulteriori periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale (ovvero il decimo e l’undicesimo mese) danno diritto all’indennità solo nel caso in cui il richiedente sia titolare di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Invece, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità nel corso del 2024, quindi successivamente al 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024, si riepiloga quanto accaduto nell’ultimo biennio.

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 359, L. 197/2022) aveva previsto, in via strutturale, un mese di congedo parentale indennizzabile all’80%, se fruito entro il sesto anno di vita del figlio. La successiva manovra 2024 (art. 1, c. 179, L. 213/2023) aveva elevato dal 30% al 60% la misura dell’indennizzo per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, per i genitori rientrati dal 2024. Per il solo anno 2024, in via del tutto eccezionale, l’elevazione relativa al secondo mese era pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).

In questo contesto si inserisce il nuovo intervento della legge di Bilancio 2025, che ha previsto che il secondo mese sia indennizzato all’80% anche se fruito dopo il 2024.

Articoli recenti

Lavoro domestico: aggiornati i contributi 2025

L’INPS, con la circolare n. 29 del 30 gennaio 2025, ha diffuso le nuove aliquote contributive per colf, badanti e baby-sitter per l’anno 2025, che tengono conto della variazione Istat determinata nella misura dello 0,8%, nel periodo gennaio 2023 - dicembre 2023 e il...

BCE riduce ancora i tassi

La Banca Centrale europea, con comunicato stampa del 30 gennaio 2025, ha reso noto che il TUR scende dal 3,15% al 2,90% a decorrere dal 5 febbraio 2025. Pertanto, gli interessi di dilazione dei debiti contributivi sono pari al 8,90% (TUR + 6 punti percentuali), mentre...

Gestione separata: le aliquote contributive per il 2025

L’INPS, con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, ha reso note le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata per l’anno 2025. Le aliquote 2025 sono le seguenti: - Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme...

INPS: fissati i minimali e i massimali 2025

L’INPS, con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, ha comunicato, relativamente all’anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e...

Rimborso utenze: l’autodichiarazione non deve essere autenticata

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 17 del 30 gennaio 2025, ha precisato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000, che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro per fruire dei rimborsi delle utenze domestiche...

Tassazione separata esclusa per gli emolumenti non arretrati

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 14 del 28 gennaio 2025, ha ribadito che se un emolumento viene erogato in un periodo successivo a quello di maturazione non sempre può essere considerato un arretrato e quindi soggetto alla tassazione separata...

Credito d’imposta al 100% per la ZES unica

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 27 gennaio 2025, ha definito la percentuale del credito d’imposta spettante per gli investimenti effettuati, dalle imprese agricole e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e...

Dimissioni di fatto: via PEC la comunicazione all’ITL

L’INL, con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, in merito alle c.d. dimissioni per fatti concludenti previste dalla L. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro), che ha modificato l’art. 26 del Dlgs 151/2015, ha diffuso il fac simile del modello che deve essere utilizzato dal...