ExtraUE: no all’uso delle autocertificazioni

Gen 31, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ha reso noto che il Decreto Milleproroghe 2025 ha abrogato le disposizioni, prorogate per diversi anni, che avrebbero dovuto consentire l’uso delle autocertificazioni nelle procedure per i permessi di soggiorno ai cittadini stranieri.

Ne deriva che questi ultimi dovranno continuare a presentare i documenti originali, ad esempio quello degli esami sostenuti all’Università, per rinnovare un permesso per motivi di studio oppure quelli di casellario giudiziale e carichi pendenti se chiedono un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.

In particolare, l’articolo 21, commi 1 e 2 del DL 202/2024 (Decreto Mille Proroghe 2025), in corso di conversione al Senato, abroga i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell’articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012, che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

La relazione illustrativa del Milleproroghe chiarisce che l’efficacia delle previsioni in esame era subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

Tuttavia, il percorso di implementazione informatica si è dimostrato sin da subito tecnicamente molto complesso specie in considerazione del fatto che non vede coinvolto il solo Ministero dell’interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.

Tali interventi di adeguamento tecnologico hanno quindi determinato la necessità di prorogare più volte, come si ricordava all’inizio, il termine inizialmente previsto per il completamento, da ultimo con l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha fissato il termine del “31 dicembre 2024” per l’acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, dell’articolo 17 del decreto-legge n. 5/2012.

Allo stato attuale, pertanto, permanendo le difficoltà tecniche sopra descritte, si impone la necessità di provvedere all’abrogazione della disciplina in esame. Diversamente, conclude la Relazione, gli uffici competenti in materia di immigrazione delle Questure, ai fini del rinnovo dei permessi di soggiorno, si troverebbero nella necessità di dover procedere alle opportune verifiche mediante scambio di corrispondenze con le articolazioni territoriali delle altre amministrazioni coinvolte circa gli stati e le situazioni o condizioni autocertificate con dichiarazione dello straniero con conseguente notevole allungamento dei tempi di rilascio dei titoli di soggiorno in questione.

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