L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 10 febbraio 2025, ha reso noto che è stata fissata al 100% la percentuale del credito d’imposta spettante per gli investimenti effettuati dall’8 maggio al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone logistiche semplificate (articolo 13 del Dl n. 60/2024).
In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del 30 agosto 2024 del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
Pertanto, con il provvedimento l’Agenzia delle entrate rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 /876.806) dell’importo del credito richiesto.
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025, ha istituito il codice tributo che andrà inserito in sede di compilazione del modello F24.
Con un precedente provvedimento del 12 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate aveva approvato il modello da utilizzare per la comunicazione e le relative istruzioni, definendone il contenuto e stabilendone le modalità di trasmissione, in linea con le indicazioni fornite dal richiamato decreto del 30 agosto 2024.
Le imprese interessate avevano tempo fino al 30 gennaio 2025 per inviare la comunicazione all’Agenzia, nella quale l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dovevano risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Si ricorda, infine, che gli investimenti fanno riferimento a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zls, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge di bilancio 2018, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Dopo aver effettuato l’investimento, le imprese beneficiarie devono mantenere l’attività nella Zona logistica semplificata per almeno cinque anni, pena la decadenza dall’agevolazione.