L’INPS, con la circolare n.43 del 18 febbraio 2025, fa seguito al DM 16 gennaio 2025 che ha fissato le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori all’estero non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale (DL 317/1987 – L. 398/1987), per ricordare che i datori di lavoro che per i mesi di gennaio e febbraio hanno operato con i previgenti valori, possono regolarizzare la posizione entro il 16 maggio p.v.
Come si ricorderà il DL 317/1987 trova applicazione ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, con la conseguenza che restano esclusi dal campo di applicazione della norma gli Stati membri, ossia: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.
Riguardo al Regno Unito, che a seguito della c.d. Brexit non è più Paese UE, è opportuno far riferimento all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione pubblicato in GUCE L444 del 31 dicembre 2020 e alle indicazioni operative fornite dall’INPS con la circolare 71/2021.
Restano inoltre esclusi dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) ai quali si applica la normativa dell’Unione europea. Si veda la circolare INPS n. 107/2012.
Entrando nel dettaglio, i lavoratori interessati dalle retribuzioni convenzionali non sono solo i lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Come evidenziato nella circolare INPS 87/1994, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Ci si riferisce in particolare alle convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea, Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015) e Giappone (cfr. la circolare n. 52 del 27 marzo 2024).
L’INPS ricorda che ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto o di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi, i valori in questione non sono frazionabili.
Le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 184/2025.
Può accadere che, durante il lavoro svolto all’estero, il lavoratore passi da una qualifica all’altra nel corso del mese oppure vi sia un mutamento, nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
E’ possibile anche che maturino, nel corso dell’anno, compensi variabili (ad esempio, lavoro straordinario, premi ecc.).
Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorre provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e dividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto di tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporti una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a un’operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Come ricordato all’inizio, al fine di regolarizzare la posizione dei mesi di gennaio e febbraio 2025, durante il quale sono stati utilizzati ancora i valori del previgente DM sulle retribuzioni convenzionali, l’INPS precisa che la compilazione della denuncia Uniemens deve avvenire con le seguenti modalità:
– devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
– le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.