L’INPS, con il messaggio n. 698 del 26 febbraio 2025, facendo seguito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni per carichi di famiglia, in qualità di sostituto d’imposta (per coloro che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Istituto previdenziale), ha proceduto ad azzerare, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili.
Inoltre, l’INPS ha revocato, perché sempre non spettanti, le detrazioni agli altri familiari a carico. In questo caso è stata inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.
La Legge 207/2024 ha anche disposto che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Sul punto l’INPS si è riservato di fornire ulteriori precisazioni con un successivo messaggio. Tuttavia, è rimasta invariata la disciplina dei non residenti c.d. Schumacker, ossia i contribuenti non residenti nel territorio italiano, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni, i quali producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto e non godono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Si ricorda che l’articolo 24, comma 3-bis, del Tuir, riconosce loro la possibilità di fruire delle deduzioni e detrazioni fiscali in forma completa, analogamente a quanto previsto per i soggetti residenti.
Resta fermo che i contribuenti devono dichiarare di aver diritto alle detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR e devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto d’imposta.