Il Ministero del lavoro ha risposto a un’interrogazione parlamentare precisando che il Bonus giovani previsto dall’art. 22 del DL 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), non avendo carattere selettivo, non può essere considerato un Aiuto di Stato e pertanto, la sua applicazione non necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Il Ministero del lavoro giunge a questa conclusione partendo dal fatto che l’incentivo, che si ricorda riconosce ai datori di lavoro che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono giovani con meno di 35 anni contratti di lavoro a tempo indeterminato, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 500 euro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, spetta a prescindere dall’ubicazione delle sedi o unità produttive alle quali è destinato il lavoratore, che possono insistere indifferentemente su tutto il territorio nazionale.
Quindi la misura spetta in relazione alle assunzioni fatte con decorrenza dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in quanto non subordinata alla disciplina europea.
Il Ministero del lavoro sta valutando l’adeguamento del decreto attuativo dell’art. 22 del Decreto Coesione a quelle che sono le finalità dell’intervento legislativo in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato.