Enti Bilaterali: aspetti fiscali e contributivi

Dic 7, 2023 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Gli enti bilaterali sono enti costituiti dalle parti firmatarie di un contratto collettivo con la finalità di assistenza ai lavoratori o alle imprese. Essi perseguono la principale finalità di erogazione di servizi e prestazioni che sono stabiliti in sede contrattuale.

Il Ministero del Lavoro (circolare n. 43/2010), ha chiarito che il datore di lavoro, pur avendo la libertà di aderire o non aderire all’ente Bilaterale, in caso di mancata adesione rimane obbligato a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico/assistenziale, che gli sarebbero stati garantiti con la sua adesione, ovvero quelle forme di tutela previste dal CCNL che rappresentano un diritto del lavoratore sancito dal contratto di riferimento. Il lavoratore matura un diritto contrattuale di natura economico/normativa (retribuzione aggiuntiva o integrativa) nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento. Il lavoratore, pertanto, acquisisce il diritto alla cosiddetta “prestazione equivalente”.

In pratica, quindi, il datore di lavoro che aderisce alle associazioni firmatarie del CCNL applicato avrà l’obbligo contrattuale di aderire all’Ente bilaterale di riferimento; il datore di lavoro che non aderisce alle associazioni firmatarie del CCNL applicato, non avrà l’obbligo contrattuale di aderire all’Ente bilaterale di riferimento, ma sarà obbligato a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, mediante il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dalla bilateralità.

Nulla vieta al datore di lavoro di garantire la prestazione equivalente attraverso il ricorso ad enti terzi e/o ad altri enti bilaterali costituiti, nel settore di riferimento, da associazioni datoriali cui aderisce.

Contribuzione e prestazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 54 del 25 settembre 2020, ha fornito indicazioni in merito alla contribuzione da versare all’ente bilaterale e alle corrispondenti prestazioni (in linea con quanto già precisato dall’interpello n. 24/2018).

Ai fini della corretta obbligazione fiscale, occorre innanzitutto verificare la modalità di finanziamento dell’ente sulla base del regolamento:

Se il contributo è legato al singolo dipendente, quello a carico del datore di lavoro concorre a formare reddito imponibile e quello, eventuale, a carico del dipendente non rappresenta, per lo stesso, un onere deducibile;

Se il contributo è solo a carico dell’azienda ed è calcolato complessivamente tenendo conto della forza lavoro di un determinato periodo ovvero di altro parametro che non ricolleghi il contributo con il singolo dipendente, il contributo stesso non rappresenta reddito imponibile da spalmare sui dipendenti dell’azienda;

Ai fini contributivi, la contribuzione a carico datore di lavoro versata all’Ente bilaterale va assoggettata al contributo di solidarietà del 10% (art. 12, L. 153/1969, come riscritto dal D.Lgs. 314/1997).

Un’ulteriore verifica da effettuare riguarda le tipologie di prestazioni che l’ente eroga ai dipendenti, in quanto occorre individuare se le stesse debbano essere inquadrate in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR (vedere apposito spazio). Se così fosse, le prestazioni concorrono a formare reddito con le regole della relativa categoria (su tale aspetto la risoluzione 54/2020 non entra nel dettaglio). Qualora siano riconducibili al reddito di lavoro dipendente e assimilato, il soggetto erogatore, se sostituto d’imposta, deve obbligatoriamente operare, sulla parte imponibile, le relative trattenute (applicando le corrispondenti regole). Se le somme sono erogate direttamente dall’ente bilaterale, vi provvederà direttamente l’ente; se le somme sono erogate per il tramite del datore di lavoro (l’ente fornisce la provvista) vi provvederà il datore di lavoro (che, poi, dovrà certificare nella CU). Resta fermo che non scatta l’obbligazione contributiva essendo stata assoggettata al contributo di solidarietà la relativa contribuzione di finanziamento.

Le ulteriori indicazioni del Fisco

Ai fini della gestione degli aspetti fiscali e contributivi dei versamenti agli enti bilaterali, si deve poi tenere presente anche di quanto indicato dalla risposta all’interpello 4.10.2018, n. 24 che, richiamando le circolari 326/1997 e 55/1999 evidenzia che:

le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire;
le erogazioni estranee al predetto principio non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. A titolo di esempio, secondo l’A.E., in quanto non riconducibili alle categorie reddituali del citato art. 6, vi possono rientrare le somme erogate a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per L.104/1992;
riguardo, invece, all’erogazione a carico dell’ente bilaterale di somme a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, secondo l’Agenzia delle Entrate, queste devono essere ricondotte tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, c. 1, lett. c), del TUIR in applicazione del quale “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;”. In pratica non risulta applicabile la lett. f-bis) del c. 2 dell’art. 51 del TUIR.

I contributi una tantum erogati dall’ente bilaterale

Da ultimo, l’interpello n. 462 del 15.11.2023 ha precisato che i contributi una tantum erogati dall’Ente bilaterale ai lavoratori dipendenti iscritti, per finalità di sostegno della malattia di lunga durata e per gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie di cui all’art. 6 del TUIR con la conseguenza che non può trovare applicazione la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/1973.

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