I sostituti d’imposta, senza alcun compenso, sono tenuti ad effettuare i conguagli d’imposta in busta paga o documento equivalente, sulla base dei risultati contabili delle dichiarazioni che pervengono attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Mod. 730-4).
Anche nel caso di assistenza fiscale diretta, il sostituto d’imposta deve attendere che l’Agenzia delle entrate metta a sua disposizione il mod. 730-4 mediante la sede telematica propria o di un intermediario indicata nella comunicazione per la ricezione dei dati relativi al mod. 730-4 o con il quadro CT presente nella certificazione unica (A.E. circ. 4/2018).
Le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale possono essere compiute dal mese di luglio.Per le operazioni del 2024 si segnalano le seguenti novità:
Da quest’anno, in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente può chiedere il rimborso diretto dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione, anche in presenza di sostituto d’imposta. Analogamente, può richiedere di provvedere autonomamente al saldo del debito d’imposta.
Le istruzioni del 730/2024 indicano che in caso di conguaglio a debito il contribuente può scegliere di pagare in un numero di rate compreso tra 2 e 6. Fino allo scorso anno il numero massimo di rate selezionabili era di 5. Rimane fermo che, in base al calendario pubblicato unitamente alle stesse istruzioni del 730/2024, il sostituto d’imposta può trattenere le rate solo fino al mese di novembre 2024.
Il risultato contabileIl risultato contabile per il conguaglio in busta paga, ovvero l’importo da trattenere o da rimborsare, è costituito da un singolo importo dato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante (e al coniuge dichiarante, nel solo caso di dichiarazione congiunta), scaturite dalla liquidazione della dichiarazione mod. 730.
In particolare:
l’eventuale ammontare a debito è indicato nell’apposito rigo del modello 730-4, casella “Importo da trattenere”;
l’ammontare del conguaglio a credito è indicato nella casella “Importo da rimborsare”.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate a partire dalla prima retribuzione utile e comunque dalla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione. Il primo invio avviene entro il 25 giugno e, pertanto, come anticipato, i primi conguagli vengono normalmente effettuati nel mese di luglio: stipendio di giugno pagato in luglio ovvero stipendio di competenza di luglio.
Le somme a credito sono rimborsate entro il limite delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF relative al periodo d’imposta in corso al momento della dichiarazione (art. 36, c. 4, D.Lgs. 241/1997; A.E., circ. 31/2014; A.E., circ. 4/2018).
Non si rimborsano e non si trattengono imposte (con riferimento al singolo codice tributo) se di importo non superiore a € 12,00.Tuttavia, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a € 12,00 se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito IMU e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d’imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l’assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato (A.E., circ. 14/2013).
Le somme a debito
Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute, come predetto, sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto. Le stesse sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.
Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
Le imposte relative alla seconda o unica rata di acconto per l’IRPEF e per la cedolare secca sono trattenute dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre (opera il principio di cassa); in caso di incapienza della retribuzione, la parte residua, maggiorata dagli interessi dello 0,40% mensile, va trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l’ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.
Nel caso in cui al 31 dicembre risultino ancora delle somme da recuperare, il sostituto d’imposta comunicherà all’assistito (entro il predetto termine del 31 dicembre), l’ammontare residuo che lo stesso, autonomamente, dovrà versare nel mese di gennaio successivo (con l’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio).
Le somme a credito
Per quanto le somme a credito, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.
Nel caso in cui anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.
Resta fermo che qualora l’ammontare complessivo del credito da rimborsare non trovi capienza nel monte ritenute a disposizione del sostituto, i rimborsi devono essere effettuati proporzionalmente.
Nel caso in cui al 31 dicembre risultino ancora delle somme da rimborsare, il sostituto d’imposta comunicherà all’assistito l’ammontare residuo che lo stesso, autonomamente, dovrà recuperare facendo valere il credito nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata, se nell’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
Somme a credito e modifiche alla dichiarazione precompilata
Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
Il 730-4 integrativo
Il contribuente che si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può presentare il modello 730 integrativo.
La presentazione non sospende le procedure avviate con la consegna del 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.
Se dal 730 integrativo emerge un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve usare il modello Redditi Persone Fisiche e versare quanto dovuto con interessi e sanzione ridotta (ravvedimento operoso).
Se dal 730 integrativo emerge un maggior credito o un minor debito, il sostituto riceverà un 730-4 integrativo che contiene solo i maggiori importi da riconoscere al contribuente rispetto al saldo del modello originario.
Diniego di effettuazione dei conguagli
Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:
non è mai esistito;
è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730. Tenuto conto che la Certificazione Unica (CU) deve essere consegnata dal sostituto d’imposta al percipiente entro il 16 marzo, si considera il 17 marzo quale data di avvio della presentazione del modello 730.
L’invio di un diniego non può essere annullato né rettificato e pertanto, successivamente all’invio, il sostituto d’imposta non deve effettuare il conguaglio relativamente al mod. 730-4 per cui ha effettuato il diniego.
In caso di invio di un diniego effettuato per errore dal sostituto, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa indicando i dati dello stesso sostituto d’imposta.
Nelle ipotesi particolari di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, successivamente alla data di avvio della presentazione del modello 730, ma prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
Resta ferma la possibilità per i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Le funzionalità che consentono ai sostituti d’imposta l’invio del diniego sono rese disponibili a partire dai primi giorni del mese di luglio fino alla seconda decade di dicembre.
L’Agenzia delle entrate, a partire dalla metà del mese di luglio e successivamente con cadenza settimanale, trasmette al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale i dati dei contribuenti per i quali ha ricevuto il diniego del sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio.
Il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale è tenuto a comunicare al contribuente il diniego del sostituto d’imposta.
Per tutte le altre disposizioni (la gestione dei casi particolari, i codici tributo per l’assistenza fiscale, i risvolti nel 770) è possibile scaricare l’estratto e consultare l’-e-book, clicca qui!