La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 11333 del 29.04.2024, ha disposto che il datore di lavoro è tenuto ad indicare la collocazione dei turni all’interno del contratto di lavoro a tempo parziale, dato che il legislatore richiede un’immediata indicazione dell’articolazione oraria dell’attività al fine di consentire al lavoratore una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore, adibito a turni di lavoro, ha presentato ricorso davanti al giudice del lavoro affinché venisse accertata l’illegittimità della mancata indicazione della stabile collocazione della prestazione lavorativa nel contratto individuale di lavoro con orario part time verticale.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda, condannando l’azienda a pagare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, una somma pari al 5% della retribuzione percepita nei periodi lavorati, con esclusione delle ferie, dei permessi, delle festività e di quant’altro non rientrante nel lavoro effettivo.
A fondamento della decisione, la Corte d’appello ha sostenuto che il ricorso del lavoratore fosse fondato ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n 61/2000, il quale prevede che nel contratto di lavoro sia indicata la distribuzione dell’orario di lavoro part-time con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. Nel caso in esame il contratto di lavoro prodotto in atti non rispettava tale previsione di legge.
L’azienda ha proposto ricorso in Cassazione, la quale ha confermato la pronuncia di merito evidenziando che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell’orario part-time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) non comporta la deroga all’esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro.
Una diversa interpretazione della norma sarebbe illogica ed in contrasto anche con la ratio protettiva del part time: sarebbe, infatti, sufficiente articolare il lavoro in turni per superare l’esigenza di indicazione puntuale dell’orario di lavoro nel contratto part time.
Secondo i Giudici di legittimità, una previsione che consentisse l’esercizio di questa facoltà al datore di lavoro si porrebbe perciò contro la ratio protettiva del part time, dato che la normativa si pone l’obiettivo di contemperare le esigenze del datore di lavoro di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro ulteriori e di vita quotidiana.