Il CCNL Metalmeccanici
Industria riconosce ai lavoratori giornate di ferie ulteriori alle 4 settimane
in funzione dell’anzianità di servizio.
Il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite è
stabilito dall’articolo 36 della Costituzione.
Il codice civile (art. 2109) stabilisce, inoltre, i seguenti
principi:
– la durata deve essere fissata dalla legge, dai contratti
collettivi, dagli usi o secondo equità;
– il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
– le ferie devono essere retribuite;
– l’epoca del godimento è stabilita dal datore di lavoro, che
deve tenere conto delle esigenze aziendali e degli interessi dei lavoratori.
Durata minima di 4
settimane
Secondo l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, il periodo di ferie
annuale retribuite (periodo di maturazione: 1° gennaio – 31 dicembre) non può
essere inferiore a 4 settimane; i contratti collettivi di lavoro possono
stabilire condizioni di miglior favore. Il periodo minimo di ferie annuali va
goduto, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla
specifica disciplina per le categorie particolari di cui all’art. 2, c. 2,
D.Lgs. 66/2003 (servizi essenziali), per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione
e le restanti due nei 18 mesi successivi il termine dell’anno di maturazione.
L’affermazione “salvo quanto stabilito dalla contrattazione
collettiva”, contenuta nel citato art. 10 del D.Lgs. 66/2003, comporta che,
alla contrattazione collettiva (da intendersi di qualsiasi livello), il
legislatore ha voluto attribuire (Min. Lav., prot. n. 4908/2006) un ampio
potere derogatorio, così come già precisato dalla circolare 8/2005.
Conseguentemente, la contrattazione collettiva ha la facoltà:
1. di fissare le regole per il godimento delle 4 settimane di
ferie obbligatorie e di quelle, eventuali, eccedenti tale durata minima;
2. di ridurre il limite delle due settimane che il
legislatore ha fissato come periodo minimo da godere nell’anno di maturazione.
Tale possibilità, secondo il Ministero (che, al riguardo,
richiama la Corte Cost. 543/1990), deve però tenere conto che l’eventuale
accordo, finalizzato a ridurre il periodo minimo di godimento nell’anno di
maturazione, non vanifichi la finalità delle ferie (il recupero psico-fisico
delle energie del lavoratore) e che, comunque, sia motivato da eccezionali
esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie.
3. di derogare al tetto massimo di 18 mesi per la fruizione
delle ferie per le quali non vi è l’obbligo del godimento nell’anno di
maturazione, con la precisazione che il periodo più ampio concordato
collettivamente non vada oltre un limite per cui la fruizione delle stesse ne
risulti snaturata.
Le due settimane da godere nell’anno di maturazione, se
richiesto dal lavoratore, devono essere necessariamente consecutive.
Le ferie nell’Industria
metalmeccanica
Secondo quanto stabilito dal CCNL Metalmeccanici Industria, i
lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito
pari a 4 settimane.
I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre 10
anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più di ferie ed i
lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno
diritto ad una settimana in più di ferie, rispetto alle 4 settimane.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero
a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di
lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per
stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e
collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine
dei lavoratori migranti, le aziende con più di 150 dipendenti, nell’ambito
della percentuale massima del 3% dei lavoratori in forza, e le aziende fino a
150 dipendenti, nell’ambito della percentuale massima del 2%, valuteranno
positivamente l’accoglimento delle richieste, secondo l’ordine cronologico di
presentazione, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di
assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ore di ferie, anche
degli altri permessi previsti dal CCNL.