Il D.Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.In sintesi:
ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3;
ha novellato il comma 5 dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto;
ha modificato il comma 5 dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto”, di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario;
ha novellato il comma 5 dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilendo che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.
Di seguito sarà analizzata la disciplina dei permessi ex art. 33 della L. n. 104/2022, anche alla luce dei recenti provvedimenti di prassi in materia pubblicati dall’INPS.
I permessi ex art. 33 L. 104/1992
Il comma 2 della disposizione prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.lgs. 151/2001, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Il successivo comma 3, come modificato dal richiamato D.Lgs. n. 105/2022, stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli predetti, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Da ultimo, il comma 6 indica che la persona disabile maggiorenne in situazione di gravità che può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Fruizione oraria
I tre giorni di permesso mensile sono frazionabili ad ore sulla base della seguente formula di calcolo: orario normale settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili (INPS, mess. 16866/2007).Ad esempio: orario di 40 ore settimanali su 5 giorni lavorativi il risultato è 24 ore, cioè sono frazionabili interamente i tre giorni mensili.
Tre giorni di permesso mensile e contratto part time
L’INPS, con la circolare n. 45/2021, ha fornito indicazioni sul riproporzionamento dei permessi previsti dall’art. 33 della L. n. 104/1992, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Le istruzioni hanno fatto seguito agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Nella seguente tabella vengono sintetizzate le istruzioni di riferimento.
Tipologia part time
Riproporzionamento
Orizzontale
No, i tre giorni mensili spettano interamente come per i rapporti full time
Verticale o Misto minore o uguale al 50% rispetto al Full time (mese con attività lavorativa a tempo pieno)
No, i tre giorni mensili spettano interamente come per i rapporti full time
Verticale o Misto minore o uguale al 50% rispetto al Full time (mese con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni)
Sì, utilizzando la seguente formula:orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore PT : (diviso) orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno x (moltiplicato) 3 (giorni di permesso teorici) = giorni di permesso spettanti
NB: il risultato andrà arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,5 o superiore
Verticale o Misto dal 51% (con riferimento al singolo mese) rispetto al Full time
No, i tre giorni mensili spettano interamente come per i rapporti full time
Orizzontale, Verticale o Misto dal 51% rispetto al Full time
Sì, utilizzando la seguente formula:
orario normale di lavoro medio settimanale : (diviso) numero medio dei giorni lavorativi settimanali x (moltiplicato) 3 (giorni di permesso teorici) = ore di permesso mensili fruibili
Orizzontale, Verticale o Misto minore o uguale al 50% rispetto al Full time
Sì, utilizzando la seguente formula:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore PT : (diviso) numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x (moltiplicato) 3 (giorni di permesso teorici) = ore di permesso mensili fruibili
Permessi plurimi
Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può essere assistito da altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate.
Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può fruire anche di permessi per assistere altri familiari disabili gravi, senza necessità di acquisire il parere medico legale.
Qualora si intenda assistere più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di questi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) o un parente o un affine entro il primo grado. Il cumulo in capo allo stesso lavoratore è ammissibile per assistere parenti o affini fino al secondo grado solo quando i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Ulteriori disposizioni operative
Le due ore di permesso giornaliere e i 3 giorni di permesso mensile si cumulano con il congedo parentale e con il congedo per la malattia del figlio.
I lavoratori che usufruirono dei citati permessi hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
Dal punto di vista sanzionatorio, si prevede che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro connessi alla fruizioni dei permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992, oltre a essere puniti con la sanzione amministrativa, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
Le ultime indicazioni dell’INPS
Con il messaggio n. 3096/2022 e con la circolare n. 39/2023, l’INPS ha fornito le istruzioni relative ai permessi legati alla disabilità, resesi necessarie in conseguenza delle modifiche introdotte dallo scorso 13 agosto 2022.L’istituto ha innanzitutto sottolineato che la modifica del comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha comportato l’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il diritto ai tre giorni di permesso può ora essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Al fine di valutare la concessione dei permessi, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.Il provvedimento di autorizzazione – inviato dall’INPS al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente – preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.
Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33.
Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza.
Per quanto riguarda la cumulabilità tra giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001), la circolare INPS 39/2023 sottolinea che la fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
Pertanto:
Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.
Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.
La procedura “Gestione permessi legge 104/1992” è stata aggiornata:
per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per le richieste di giorni di permesso mensili per assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre o il padre;
per consentire la lavorazione delle pratiche di permessi giornalieri per assistenza ai familiari disabili in seguito all’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”.
La procedura, a fare data dal 13 agosto 2022, riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni. La valutazione della decorrenza viene effettuata dal 13 agosto 2022. Pertanto, le pratiche di giorni di permesso mensili per assistenza ai familiari disabili con periodi ricadenti, in parte, oltre la data del 12 agosto 2022, dovranno essere suddivise.Dopo la suddivisione al 12 agosto 2022:
la pratica, il cui periodo di permesso ricade prima del 13 agosto 2022, verrà valutata con le modalità precedenti alla entrata in vigore della nuova norma, ovvero considerando il “referente unico dell’assistenza”;
la pratica, il cui periodo ricade dopo il 13 agosto 2022, verrà valutata con i criteri riportati dalla novella normativa, ovvero per riconoscere a più soggetti, tra gli aventi diritto, l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili.
Le pratiche a conguaglio accolte per periodi successivi al 13 agosto 2022, riporteranno nella lettera di accoglimento l’indicazione che la pratica è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto.