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Decontribuzione Sud prorogata al 31 dicembre 2024 | Bluway

Decontribuzione Sud prorogata al 31 dicembre 2024

Lug 11, 2024 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 25 giugno 2024, ha reso noto che la Commissione UE ha dato il via libera alla proroga, al 31 dicembre 2024, della Decontribuzione Sud, la misura in scadenza a fine mese con cui si incentivano, attraverso un esonero contributivo, i rapporti di lavoro dipendenti per le aziende con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La norma

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree già caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art. 1, c. 161, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’art. 27, c. 1, del D.L. 104/2020, (L. 126/2020), meglio noto come Decontribuzione SUD, inizialmente previsto solo per il 2020, si applichi fino al 31 dicembre 2029

Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia

Beneficiari 

Possono accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico

Inoltre, l’agevolazione non si applica: 

       agli enti pubblici economici; 

       agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; 

       agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; 

       alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; 

       alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

       ai consorzi di bonifica; 

       ai consorzi industriali; 

       agli enti morali; 

       agli enti ecclesiastici. 

Pertanto, per i predetti soggetti, sebbene equiparabili ai datori di lavoro privati, la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione. 

Inoltre, per effetto del Temporary Crisis Framework (INPS, circ. 90/2022), sono escluse dall’ambito di applicazione della misura:

– le imprese operanti nel settore finanziario;

– le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:

a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; oppure

c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Riguardo all’applicabilità dell’esonero in trattazione in riferimento ai rapporti di somministrazione, l’INPS (circ. 90/2022) precisa che la misura, in virtù dell’espresso richiamo all’art. 27, c. 1, del D.L. 104/2020, effettuato dall’art. 1, c. 161, della L. di Bilancio 2021, spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

Ciò premesso, in considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, si precisa che nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Agevolazione 

Dal 2021, l’esonero è pari: 

       al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, sino al 31 dicembre 2025

       al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2026 e 2027

       al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 2029

L’esonero in trattazione non prevede un limite individuale di importo. 

Pertanto, lo stesso trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile. 

A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. 

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: 

       i premi e i contributi dovuti all’INAIL; 

       il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.; 

       il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’art. 40 del D.Lgs. 148/2015; 

       il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; 

       il contributo previsto in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. 

In ragione dell’entità della misura di sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione. 

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI). 

Secondo l’INPS (circ. 33/2021 e circ. 90/2022), ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; pertanto, ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro. Al riguardo, la circolare 33/2021 precisa pertanto che, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo. 

Condizioni 

Il beneficio spetta a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni summenzionate. 

Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. 

La misura c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro. 

L’INPS, con la circolare 33/2021, ricorda che l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015. La stessa, inoltre, non è legata alla soglia de minimis, né all’obbligo dell’incremento occupazionale netto.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, essendo un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’art. 1, c. 1175, della L. 296/2006, al possesso del DURC, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione: 

       assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; 

       rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Al fine della corretta applicazione della misura, anche per l’agenzia di somministrazione vale il rispetto di tutti i presupposti legittimanti, ivi compreso il rispetto del massimale di aiuti concedibili previsto dal Temporary Crisis Framework. ​

Il beneficio contributivo, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. 

Agevolazione fino a dicembre 2024

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 25 giugno 2024, ha reso noto che la Commissione UE ha dato il via libera alla proroga, al 31 dicembre 2024, della Decontribuzione Sud. La proroga, allo stato, attiene solo ai lavoratori assunti entro il 30.6.2024.

 

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