L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 144 del 3 luglio 2024, ha reso noto che le spese per l’attività sportiva svolta dai figli dei dipendenti non possono essere oggetto di rimborso, a meno che la stessa attività non sia inclusa nei piani dell’offerta formativa scolastica.
Secondo l’istante, detti benefit, potevano essere oggetto di rimborso in quanto rientranti nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f-bis) secondo cui, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Sulla norma era intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E del 2016 precisando che il datore di lavoro può erogare i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.
La rimborsabilità delle spese sostenute per l’attività sportiva era già stata oggetto di domanda in occasione di Telefisco 2020 durante il quale l’Amministrazione finanziaria aveva risposto negativamente non rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f-bis) del TUIR.
In altri termini, precisa l’Agenzia delle entrate, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i relativi ”servizi integrativi”.
Ne consegue che le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari, solo se svolte nell’ambito di ”iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica” possono rientrare nell’esclusione prevista dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.