Adeguato Il fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al decreto interministeriale del 21 maggio 2024

Lug 22, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Con il messaggio 2651 del 19 luglio 2024, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sul decreto interministeriale del 21 maggio 2024, che adegua il “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali” alle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 148/2015.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che modifica la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Questo Fondo, istituito con il decreto del 27 dicembre 2019, n. 104125, si adegua ora alla normativa sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro come previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.

Ambito di Applicazione Ampliato

Una delle principali novità introdotte dal decreto riguarda l’ampliamento dell’ambito di applicazione del Fondo. L’articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 estende le tutele ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, rispetto ai tre richiesti precedentemente. Inoltre, l’articolo 5 amplia la platea dei lavoratori destinatari delle tutele del Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, mentre conferma l’esclusione dei dirigenti.

Nuove Aliquote Contributive

Il decreto prevede nuove aliquote per il contributo ordinario al Fondo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti. Le aliquote sono ora così articolate:

0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro con fino a 5 dipendenti.
0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti.
1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.

È previsto inoltre un contributo addizionale del 4%, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, calcolato sulle retribuzioni perse.

Contributo Ridotto per i Datori di Lavoro con Fino a 5 Dipendenti

A partire dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e non abbiano richiesto l’assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, beneficeranno di una riduzione del contributo ordinario del 40%.

Procedure di Calcolo Aggiornate

Le procedure di calcolo saranno adeguate a partire dalla mensilità di luglio 2024 per riflettere il nuovo assetto contributivo. I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive e raggiungono i requisiti occupazionali sommando i lavoratori di più matricole devono comunicarlo alle Strutture territoriali dell’INPS competenti. Verranno utilizzati i codici di autorizzazione “6G” per i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti e “2C” per quelli con più di 15 dipendenti, per garantire l’applicazione corretta delle nuove aliquote contributive.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, ossia dalla competenza del mese di luglio 2024, viene rimosso centralmente dalle posizioni connotate dal c.a. “0S – FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI” il c.a. “0J – AZIENDA TENUTA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI EX DECRETO INTERMINISTERIALE N. 94343/2016 (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)”, e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

Riduzione delle Durate Massime per le Causali Ordinarie

La durata massima per le causali ordinarie, che era di 52 settimane, è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile.

In attesa delle istruzioni specifiche che saranno fornite con una successiva circolare, le modifiche introdotte dal decreto interministeriale 21 maggio 2024 sono pienamente operative dal 9 luglio 2024. Queste innovazioni mirano a rendere il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali più inclusivo e adeguato alle esigenze del mercato del lavoro attuale.

Articoli recenti

Artigianato: firmato il rinnovo del CCNL per i settori della meccanica

Confartigianato ha reso noto che il 19 novembre 2024 è stato firmato con i sindacati dei lavoratori Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022. Il rinnovo riguarda...

Nuove regole sulla malattia nel Ccnl tessile, abbigliamento e moda

L'11 novembre 2024 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il settore tessile, abbigliamento e moda. L'intesa, valida dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, introduce significative novità, in particolare...

Attività durante la malattia: quando può scattare il licenziamento?

La gestione delle assenze per malattia o infortunio dei dipendenti è spesso teatro di contenziosi, soprattutto quando emerge che il lavoratore svolge attività lavorative o extralavorative durante il periodo di assenza. Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta di...

TFR: coefficiente di rivalutazione Ottobre 2024

“Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 ottobre 2024 – 15 novembre 2024 è stato fissato al 2,006939 (comunicato ISTAT). L’indice di novembre 2024 sarà diffuso il 16 dicembre 2024 secondo il...

Bonus Natale: non serve più il coniuge a carico

Sulla GU n.267/2024 è stato pubblicato il DL n. 167  del 14 novembre 2024, che modifica l’art. 2-bis del DL 113/2024 (L. 143/2024) dedicato al c.d. Bonus Natale, sopprimendo la condizione che anche il coniuge del lavoratore richiedente sia fiscalmente a carico. Più...