Il regime speciale per lavoratori impatriati: il caso di un tirocinante italiano

Lug 16, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Un recente parere dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati ai cittadini italiani che rientrano nel Paese per svolgere un tirocinio. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 152/2024 delinea i requisiti necessari per beneficiare di questo regime fiscale agevolato e si sofferma sul caso di un cittadino italiano che, dopo aver lavorato in Germania, rientra in Italia per frequentare un master e svolgere un tirocinio.

Il Quesito

Il richiedente, un cittadino italiano, ha vissuto e lavorato in Germania da maggio 2020 ad agosto 2023. A settembre 2023, si è iscritto a un master in Italia che prevede un tirocinio presso un’azienda italiana dal 10 giugno al 31 agosto 2024, con un’indennità di partecipazione mensile lorda di 2500 euro. Il tirocinante si chiede se possa beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, modificato dall’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Il Regime Speciale per Lavoratori Impatriati

Il regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, prevede agevolazioni fiscali per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia. Per accedere a queste agevolazioni, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Trasferire la residenza fiscale in Italia.
Non essere stati residenti in Italia nei due anni precedenti al trasferimento.
Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.

Queste agevolazioni sono fruibili per un quinquennio a partire dal periodo d’imposta in cui si trasferisce la residenza fiscale in Italia.

Il Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici del regime speciale si applicano ai redditi derivanti da attività lavorative svolte prevalentemente in Italia, inclusi i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomi. Tuttavia, le somme ricevute per borse di studio o tirocini non sono considerate come redditi da attività lavorative, ma come periodi di formazione. Di conseguenza, tali somme non rientrano nel regime agevolato.

Nel caso specifico, il richiedente è rientrato in Italia per frequentare un master e svolgere un tirocinio, il quale è considerato come un periodo di formazione e non un rapporto di lavoro. Pertanto, non soddisfa i requisiti per beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati.

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