L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 23 luglio 2024, ha chiarito che il dipendente che ha ricevuto somme a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo” può optare, ricorrendone le condizioni, per il regime speciale previsto per gli impatriati (tassazione ordinaria con abbattimento della base imponibile), invece della tassazione separata, rivolgendosi all’ufficio competente dell’Agenzia per richiedere la riliquidazione dell’imposta.
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione del ”regime speciale per i lavoratori impatriati”, si rileva, infatti, che i redditi agevolati «devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall’art. 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall’art. 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall’art. 54 se derivanti dall’esercizio di arti e professioni».
Detta disposizione deve intendersi riferita ai redditi che ”ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti a tassazione separata, per i quali, il legislatore, in ragione delle loro peculiarità, ha previsto una specifica modalità di tassazione, disciplinata dall’art. 17 e seguenti del TUIR.
Sono, quindi, esclusi dal regime speciale ex art. 16 del D.Lgs. 147/2015 i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente ai sensi del citato art. 17 del TUIR, tra cui le «altre indennità e somme percepite una volta tanto» in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente (come quelle esaminate nella risoluzione).
Nel caso di specie, le somme spettanti (a titolo di ”incentivo all’esodo” e di ”importo transattivo”) al dipendente, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, in generale, sono soggette al regime della tassazione separata di cui all’art. 17 sopra citato, fino all’importo di 1.000.000,00 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo.
Pertanto, fino all’importo di euro 1.000.000,00, il sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del TUIR.
Ciò posto, il dipendente, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta dovuta su tali somme, potrà rivolgersi al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti per l’applicazione del regime speciale “impatriati”, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma, alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.
In attesa di ricevere tale comunicazione, il dipendente, ove lo ritenga opportuno, può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973.
Riguardo alla possibilità di applicare il regime speciale di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 alle predette somme per la soglia superiore a 1.000.000,00 euro, il sostituto di imposta dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale.