Con la circolare n. 87 del 1 agosto 2024, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Questa norma introduce la possibilità di cumulare i periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali anche ai fini della pensione anticipata, ampliando così le opzioni per i lavoratori internazionali.
La circolare chiarisce che i cittadini dell’Unione Europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’UE e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’UE o della Confederazione Svizzera possono cumulare i periodi assicurativi con quelli maturati presso diverse gestioni previdenziali italiane. Tra queste gestioni rientrano il fondo pensioni lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata e altre gestioni sostitutive ed esclusive.
Con le modifiche introdotte dal decreto-legge, il cumulo può essere richiesto per ottenere la pensione anticipata oltre che per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti. Tuttavia, il diritto alla pensione anticipata tramite cumulo non può essere esercitato se il diritto è già stato maturato sulla base della legislazione nazionale utilizzando solo i contributi italiani.
La decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, con la prima decorrenza possibile a partire dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge.
La circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ribadisce che per ulteriori dettagli si rinvia alle precedenti circolari n. 71/2017 e n. 50/2022, e sottolinea l’importanza del monitoraggio delle domande di pensione per garantire il rispetto delle risorse finanziarie disponibili.
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