La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20938 del 26/07/2024, ha disposto che il valore dell’auto aziendale concessa al dipendente in uso promiscuo deve rientrare nella base di calcolo del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
La questione prende inizio da un ricorso presentato da un dirigente dimissionario, il quale ha chiesto al Tribunale del lavoro che l’azienda venisse condannata al pagamento in suo favore di somme a vario titolo trattenute dal datore di lavoro, tra cui competenze di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso.
In particolare, il lavoratore ha chiesto che venisse calcolata l’incidenza dei fringe benefit concessi (auto in uso promiscuo).
Entrambi i giudici di merito hanno accolto le doglianze del lavoratore evidenziando che il valore dell’auto aziendale concessa al dipendente deve effettivamente rientrare nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso, sempre che si tratti di beneficio riconosciuto contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura e pattiziamente inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro; il valore dell’uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un’autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura rappresenta il contenuto di un’obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nelle struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede, e, pertanto, il controvalore in denaro deve essere computato nella base di calcolo dell’indennità di fine rapporto (Cass. n. 16129/2002, n. 19616/2003).
L’azienda ha così proposto ricorso per Cassazione che ha condiviso il giudizio della Corte d’appello.
Nel dettaglio ha richiamato il precedente di cui a Cass. n. 16636/2012 secondo cui devono essere includi nella base di calcolo della retribuzione ai fini del calcolo dell’indennità di preavviso, tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, con esclusione solo delle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, così da ricomprendere nel calcolo degli emolumenti citati il controvalore dell’uso dell’autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie, nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore.
In conclusione, va dato rilievo agli elementi integranti il risparmio di spesa del lavoratore provvisto di autovettura aziendale per uso promiscuo quale base di calcolo. Risparmio questo che è assimilabile a retribuzione in natura.