Con la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative riguardo al decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024. Il decreto, attuativo dell’art. 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, entrerà in vigore il 2 agosto 2024 e introduce nuove disposizioni per semplificare i controlli sulle attività economiche.
Il decreto punta a ottimizzare le attività ispettive, definendo un sistema di controllo più snello e coordinato. Tra le novità introdotte, vi è la “diffida amministrativa”, che permette agli ispettori di invitare i soggetti controllati a sanare eventuali violazioni prima di procedere con sanzioni. Questa misura è distinta dalla diffida prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e si applica a violazioni sanabili non superiori a 5.000 euro, escluse quelle riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Il decreto promuove anche una semplificazione degli adempimenti amministrativi e un maggiore coordinamento tra le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nei controlli. L’art. 2 prevede l’introduzione di uno schema standardizzato per il censimento dei controlli e la pubblicazione di questi dati sui siti istituzionali delle amministrazioni. Entro il 30 giugno 2025, le pubbliche amministrazioni dovranno completare una ricognizione dei controlli effettuati nell’ultimo triennio.
Per migliorare l’efficacia delle ispezioni, l’art. 4 richiede che le amministrazioni consultino il fascicolo informatico di impresa prima di avviare attività di vigilanza, riducendo così la duplicazione degli sforzi. Questo fascicolo sarà integrato con i dati di controllo per garantire una programmazione più efficiente basata sul profilo di rischio delle imprese.
Tra i principi guida per i nuovi controlli, l’art. 5 stabilisce che le ispezioni devono rispettare il “principio del contraddittorio” e devono essere proporzionate al livello di rischio e alla gravità delle violazioni. Le amministrazioni sono incoraggiate a collaborare tra loro per effettuare ispezioni congiunte, evitando di sottoporre le stesse imprese a più controlli contemporaneamente.
Infine, l’art. 6 introduce la possibilità di sanare alcune violazioni senza sanzioni se queste sono corrette entro venti giorni dalla notifica della diffida. Tuttavia, questo non si applica a violazioni riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
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