L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 167 del 1° agosto 2024, ha ribadito che, se un lavoratore non residente in Italia ha svolto l’attività lavorativa subordinata sul territorio italiano a favore di un soggetto straniero (nel caso di specie olandese), le retribuzioni non saranno imponibili nel nostro Paese se non sono soddisfatte le condizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni. L’interpello giunge a questa conclusione partendo dall’art. 23 del TUIR secondo cui le retribuzioni che un soggetto non residente riceve a fronte di un’attività di lavoro dipendente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, il quale ha natura di retribuzione maturata nel corso del rapporto di lavoro ma differita alla sua cessazione, costituiscono un reddito soggetto a imposizione in Italia se derivano da un’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato italiano. Secondo l’Agenzia delle entrate però la disposizione del TUIR non può prescindere dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Paesi Bassi, che prevale sul diritto interno, ed in particolare dall’art. 15. In base alla suddetta disposizione convenzionale (ed in particolare il paragrafo 1), le retribuzioni relative ad un’attività di lavoro dipendente possono essere tassate anche nel Paese in cui tale attività è svolta, se diverso da quello di residenza. Tuttavia, continua l’Agenzia delle entrate, la potestà impositiva dello Stato di residenza (nel caso in esame l’Olanda) viene ripristinata se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni, contenute nel paragrafo 2 del citato art. 15: ”a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato”. Poiché nel caso che ha formato oggetto dell’interpello le citate condizioni non si ritengono soddisfatte, la tassazione delle retribuzioni deve avvenire esclusivamente in Olanda. Riguardo al TFR , invece l’Agenzia delle entrate, precisa che devono essere distinti due periodi. Il periodo in cui l’attività lavorativa è stata svolta in Italia e quello in cui il lavoro è stato prestato all’estero. In particolare, la parte di TFR maturata nel periodo in cui l’attività lavorativa è stata svolta in Italia da parte di un soggetto ancora residente in Italia, seppur a favore di un datore di lavoro straniero, sarà sottoposta a tassazione esclusiva nel nostro Paese. Invece, la parte di TFR maturata nel periodo d’imposta durante il quale la residenza è stata trasferita all’estero, la tassazione sarà esclusivamente in Olanda.
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