L’Inail, con l’istruzione operativa n. 8522 del 14 agosto 2024, ha fornito le indicazioni in merito all’estensione, per l’anno scolastico e accademico 2024-2025, della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Le istruzioni precisano che ai fini dell’operatività della tutela assicurativa, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento. La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.
Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, si anticipa che dal 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona è aggiornato in euro 10,40. A seguito della rivalutazione disposta dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 1144, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, risulta uguale a euro 10,05. Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1%. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.
Per i docenti, invece, le scuole e istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2024 e di rata 2025 con l’autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2024, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai lavoratori in questione assicurati alla voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l’anno 2024 sarà versato il premio di rata dell’anno 2025.