Sulla G.U. n. 186/2024 è stato pubblicato il DL 9 agosto 2024 n. 113, che tra le misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, all’art. 6 prevede anche i lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all’allegato 1 possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
Il DDL di conversione del DL 113/2024 inizierà il suo iter parlamentare dall’aula del Senato a partire dalla seduta dell’11 settembre 2024.
Si evidenzia che l’Allegato 1 individua i Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera.
Per fruire dell’imposta sostitutiva devono sussistere le seguenti condizioni:
– Il lavoratore deve essere frontaliere come definito dall’art. 2 dell’Accordo Italia – Svizzera del 23 dicembre 2020.
– Il lavoratore tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell’Accordo ha svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
– I redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo l’art. 3 dell’Accordo.
Se il lavoratore frontaliere esercita la citata opzione (da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi), le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.
L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
L’ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
La norma prevede che le l’opzione per l’imposta sostitutiva può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell’elenco di cui all’allegato 2 che alla data di entrata in vigore dell’Accordo Italia – Svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
Infine, si segnala che i lavoratori frontalieri che esercitano l’opzione detraggono dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20% della quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dovuta alla regione di residenza.