La Corte costituzionale, con la sentenza n. 144/2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241/1997, che individua tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA solo i professionisti di cui alle lett. a) e b) del comma 3 dell’art. 3 del d.P.R. n. 322/1998, tra cui compaiono i commercialisti e i consulenti del lavoro, escludendo invece i soggetti di cui alla successiva lett. e).
Le questioni di legittimità sono state sollevate nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che ha respinto il ricorso presentato un professionista tributarista e dall’Associazione nazionale tributaristi LAPET.
I tributaristi, come confermato dalla sentenza, devono ritenersi esclusi dal novero dei soggetti autorizzati a rilasciare il visto di conformità, senza che tale esclusione possa essere considerata lesiva dei princìpi costituzionali.
La pronuncia sottolinea che si deve considerare il rilevante interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili (attività a cui sono ammessi anche i tributaristi), ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità.