INAIL: rivalutati minimale e massimale di rendita 2024

Set 4, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INAIL, con la circolare n. 23 del 3 settembre 2024, ha ricordato che il D.M. 5 luglio 2024, n. 114 ha rivalutato gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti dal 1° luglio 2024, pari a € 20.258,70 e di € 37.623,28.

Per quanto riguarda i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari), la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a € 67,53 e quella mensile a € 1.688,23.

Per i familiari partecipanti all’impresa familiare, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a € 67,80 e quella mensile a € 1.695,10.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a € 125,41 e quella mensile a € 3.135,28.

Inoltre, la retribuzione di ragguaglio giornaliera è di € 67,53 e quella mensile di € 1.688,23.

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con D.Lgs. 36/2021, si ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’art. 34, c. 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’art. 29 del DPR 1124/1965, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’art. 116, c. 3, del medesimo decreto. Ciò premesso, anche per i lavoratori sportivi, minimale e massimale annuali sono pari, rispettivamente, a € 20.258,70 e di € 37.623,28.

La circolare fissa, infine, i compensi effettivi per ulteriori categorie di lavoratori, tra cui i parasubordinati.

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