Il cumulo giuridico nel nuovo ravvedimento operoso

Set 12, 2024 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Definizione e ambito di applicazione

Il cumulo giuridico rappresenta un istituto che consente, in presenza di più violazioni di una stessa norma tributaria, di applicare un’unica sanzione incrementata rispetto alla più grave delle violazioni, in luogo della somma delle sanzioni relative a ciascuna infrazione. Tale meccanismo, regolato dall’art. 12 del D.lgs. 472/1997, mira a ridurre l’onere sanzionatorio per i contribuenti, garantendo una proporzionalità tra l’entità delle violazioni e la sanzione complessiva applicabile​.

 

Modifiche introdotte dal D.lgs. 87/2024

A partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il legislatore ha introdotto importanti novità in materia di cumulo giuridico. L’ art. 12 del D.Lgs. 472/1997, così come modificato dal D.Lgs. 87/2024, permette ora al contribuente d’applicare autonomamente il cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento operoso. Questo rappresenta una significativa innovazione rispetto alla disciplina precedente, in cui il cumulo giuridico poteva essere applicato solo dagli uffici tributari durante l’accertamento​.

 

Meccanismo di calcolo della sanzione unica

La sanzione unica si calcola partendo dalla violazione più grave, aumentata secondo i criteri previsti dal D.lgs. 472/1997. L’aumento minimo è pari a un quarto della sanzione base. Successivamente, su tale importo viene applicata la riduzione prevista per il ravvedimento operoso, in funzione del tempo intercorso tra la violazione e la regolarizzazione​.

 

Applicazione del ravvedimento operoso

In caso di ravvedimento operoso, il contribuente può avvalersi del cumulo giuridico per sanare più violazioni con il pagamento di un’unica sanzione. Ad esempio, per omesse dichiarazioni Iva e imposte sui redditi relative al medesimo anno fiscale, la sanzione unica sarà calcolata applicando il cumulo giuridico tra le violazioni commesse, partendo dalla sanzione più alta aumentata della percentuale minima prevista dalla legge​.

 

Conclusioni e impatti pratici

L’introduzione del cumulo giuridico nel ravvedimento operoso comporta una semplificazione per i contribuenti, i quali, per violazioni multiple, non dovranno più attendere l’accertamento dell’ufficio per beneficiare della sanzione unica. Ciò favorisce una maggiore adesione spontanea e una riduzione dei costi complessivi per il contribuente, rendendo più vantaggiosa la regolarizzazione delle violazioni prima di un eventuale accertamento

 

Esempio 1: Omissione di più fatture

Violazione: Un contribuente nel 2025 omette di emettere 10 fatture per un totale di €50.000 di imponibile Iva. Le violazioni riguardano sia l’omessa fatturazione che la dichiarazione Iva infedele.
Cumulo Giuridico: La sanzione più grave è quella per l’infedele dichiarazione Iva, pari al 70% dell’imponibile (art. 5 comma 4 D.lgs. 471/1997), quindi €35.000. L’importo viene aumentato di 1/4 come previsto dal cumulo giuridico, portando la sanzione complessiva a €43.750 (€35.000 + 25%).
Riduzione per Ravvedimento Operoso: Il contribuente, regolarizzando entro l’anno dalla violazione, beneficia di una riduzione della sanzione a 1/8, pagando così €5.468​

Riepilogo della situazione nell’esempio:

Importo totale da pagare dopo l’applicazione del cumulo giuridico e della riduzione per il ravvedimento operoso è €5.468.
La violazione riguarda l’omessa fatturazione e la dichiarazione infedele IVA.

Compilazione del modello F24 per l’importo dovuto:

Sezione “Erario e altro”

La sezione “Erario e altro” è quella in cui si dovrà indicare i tributi relativi alla sanzione per l’omessa fatturazione e alla dichiarazione Iva infedele. Si userà il codice tributo specifico per la sanzione IVA.

Dettaglio della compilazione

Campo

Valore

Spiegazione

Codice tributo

8904 (Sanzione per IVA)

Il codice tributo per le sanzioni IVA.

Rateazione/regione/provincia

0101

Prima rata, da pagare in un’unica soluzione.

Anno di riferimento

2025

L’anno in cui sono state commesse le violazioni (in riferimento all’anno della dichiarazione infedele).

Importi a debito versati

€5.468

Importo da pagare per la sanzione unica ridotta (cumulo giuridico).

 

Esempio 2: Errori nella dichiarazione dei redditi e omissione di versamenti

Violazione: Un contribuente dichiara redditi inferiori al reale per €30.000 e omette il versamento dell’acconto Irpef per €9.540 (s’è ipotizzato una quantificazione dell’imposta applicando i primi due scaglioni IRPEF ossia €8.000 x 23% + €22.000 x 35%). La dichiarazione infedele comporta una sanzione del 70% (art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/1997) dell’importo non dichiarato pari ad €21.000 (ossia €30.000 x 70%), mentre l’omesso versamento comporta una sanzione del 25% sull’importo non versato pari ad €2.385 (ossia €9.540 x 25%).
Cumulo Giuridico: la violazione più grave è quella relativa all’’infedele dichiarazione. La sanzione viene aumentata di 1/4, portando la sanzione totale a €26.250 (€21.000 + 25%).
Riduzione per Ravvedimento Operoso: Regolarizzando entro l’anno dalla violazione, il contribuente paga una sanzione ridotta a 1/8, corrispondente a €3.281
Concorso formale: in questo caso l’unica azione, consistente nell’invio di una dichiarazione dei redditi non corretta, ha generato due sanzioni, la prima per infedele dichiarazione e la seconda per mancato versamento dell’acconto IRPEF.

Sanzione unica: a seguito della riforma dell’art. 12 D.Lgs. 472/1997 è possibile versare un’unica sanzione, pari ad €3.281, a fronte delle due irregolarità.

Compilazione del modello F24 per l’importo dovuto:

Sezione “Erario e altro”

In questa sezione si indicano i tributi relativi alle sanzioni per IRPEF (dichiarazione infedele e omesso versamento). Dovrai compilare una riga per ogni sanzione legata all’IRPEF.

Dettaglio della compilazione per l’IRPEF:

Campo

Valore

Spiegazione

Codice tributo

8901 (Sanzione per IRPEF)

Il codice tributo per le sanzioni IRPEF.

Rateazione/regione/provincia

0101

Prima rata, da pagare in un’unica soluzione.

Anno di riferimento

2025

L’anno in cui sono state commesse le violazioni (relativo alla dichiarazione infedele e all’omesso versamento).

Importi a debito versati

€3.281

Importo totale a debito.

 

Esempio 3: Dichiarazioni multiple infedeli

Violazione: Un contribuente presenta dichiarazioni infedeli per Iva ed Irpef per un totale di €40.000 di imponibile, tale importo ha generato un minor versamento d’imposta nei seguenti termini:

Iva: €4.840 (40.000 x 22%)
Irpef: €17.200 (40.000 x 43% [per semplicità s’è applicato l’ultimo scaglione IRPEF])

Cumulo Giuridico: nel caso di specie siamo dinanzi ad un caso di “concorso formale”, tale per cui un’unica azione (ossia l’indicazione di ricavi inferiori di €40.000 rispetto a quelli reali) genera violazioni relative a diversi tributi
Individuazione della sanzione più alta: la sanzione più grave è quella per l’infedele dichiarazione dei redditi (da cui discende il versamento IRPEF), la cui sanzione è pari al 70% dell’imponibile (art. 5 comma 4 D.lgs. 471/1997), quindi €28.000 (ossia €40.000 x 70%).
Aumento della sanzione di ¼: ai sensi dell’art. 12 c. 5 D.Lgs. 472/1997 la sanzione individuata viene aumentata di ¼, pertanto avremo €35.000 (ossia €28.000 + 25%).
Riduzione per Ravvedimento Operoso: sanando la violazione entro l’anno, la sanzione viene ridotta a 1/8, con un totale da pagare di €4.375 (ossia €35.000 / 8).

In quest’esempio il contribuente ha presentato dichiarazioni infedeli per IVA ed IRPEF. Dopo aver applicato il cumulo giuridico e la riduzione per il ravvedimento operoso, l’importo totale da pagare scende ad €4.375.

Compilazione del modello F24 per l’importo dovuto:

Sezione “Erario e altro”

Questa è la sezione in cui è necessario indicare la sanzione prevista per il cumulo giuridico, che ha assorbito in un’unica sanzione quelle relative ad IVA ed IRPEF.

Compilazione della sezione

Campo

Valore

Spiegazione

Codice tributo

8901 (Sanzione per IRPEF)

Codice tributo per le sanzioni relative all’IRPEF.

Rateazione/regione/provincia

0101

Prima rata, da pagare in un’unica soluzione.

Anno di riferimento

2025

L’anno in cui è stata commessa la violazione.

Importi a debito versati

€4.375

 

 

Si fa presente che gli esempi qui riportati sono frutto dell’interpretazione normativa dell’autore, e sono stati rilasciati in assenza di documentazione di prassi da parte dell’agenzia delle entrate.

Articoli recenti

Esonero Under 36: al via la campagna di comunicazione

L’INPS, con un comunicato stampa del 15 aprile 2025, ha reso noto di aver inviato, alle aziende già beneficiarie dell’esonero contributivo ex art. 1, commi 10-15, della L. 178/2020, un avviso con il quale le stesse sono state invitate a fornire specifiche informazioni...

Ateco 2025: INPS chiede un confronto con il datore di lavoro

L’INPS, con il Messaggio n. 1246 del 10 aprile 2025, a seguito della nuova classificazione Ateco 2025 sulla quale è già intervenuta la circolare 71/2025, ha fornito le indicazioni ai propri operatori, precisando, tra l’altro, che se il datore di lavoro non dispone...

Reddito da accordo conciliativo: tassabile come lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 98 del 14 aprile 2025, ha chiarito che le somme corrisposte al lavoratore in sede di conciliazione giudiziale per la cessazione del rapporto di lavoro sono da considerarsi reddito di lavoro dipendente e,...

Esonero under 35: la misura cambia in base al momento dell'assunzione

Il Ministero del lavoro, in data 14 aprile 2025, ha reso noto sul proprio sito che sono stati sottoscritti i due decreti di attuazione dei bonus per giovani e donne previsti dal Decreto Coesione. I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative...

Bonus nuovi nati: domanda con autocertificazione

L’INPS, con la circolare n. 76 del 14 aprile 2025, fornisce le istruzioni operative per l’inoltro dell’istanza volta ad ottenere l’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro (c.d. Bonus nuovi nati) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine...

I passi per assumere una badante

Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha riepilogato la procedura che deve essere seguita per assumere una badante comunitaria, prendendo in considerazione una cittadina proveniente dalla Romania, che rappresenta la prima nazionalità nella classifica dei lavoratori...

Più tempo per attuare la riforma fiscale

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 123 del 9 aprile 2025, ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Il provvedimento proroga dal 29 agosto 2025 al 31 dicembre...

Infortuni sul lavoro e malattie professionali in agricoltura

INAIL ha pubblicato mediante il suo periodico mensile un report di dati inerenti al mondo dell’agricoltura   Cosa tratta? L’agricoltura è un settore fondamentale per il nostro paese, ma ancora sono alti i numeri riguardanti gli infortuni sul lavoro, nonostante i...

Ateco 2025: non necessaria la dichiarazione di variazione

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, ha reso noto che la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 è attiva dal 1° aprile u.s. sia per i contribuenti che per le pubbliche amministrazioni che la utilizzano per fini...