Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the iubenda domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /srv/www/bluwayit/html/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /srv/www/bluwayit/html/wp-includes/functions.php on line 6114
Risarcimento più elevato per i contratti a termine | Bluway

Risarcimento più elevato per i contratti a termine

Set 17, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Sulla G.U. n. 217/2024 è stato pubblicato il DL 16 settembre 2024 n. 131 che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.​

Tra le disposizioni vi è anche quella che fissa nuove regole per il risarcimento dovuto ad un lavoratore a seguito della reintegra nel posto di lavoro per un contratto a termine  ritenuto dal giudice illegittimo.​

Più precisamente, la Commissione Europea ha avviato, nei confronti del nostro Paese, una procedura di infrazione per i contenuti dei commi 2 e 3 dell’art. 28 del decreto legislativo n. 81/2015.

Nel dettaglio, il comma 2 stabilisce che, in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.​

Secondo la Commissione europea, la norma limita la possibilità del lavoratore di ottenere un risarcimento  più elevato per il maggior danno subito.​

Per tale motivo, l’art. 11 del DL 131/2024, pur confermando il contenuto del comma 2 dell’art. 28 citato (indennità omnicomprensiva da un minimo di 2,5 a 12 mensilità), prevede che resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il  lavoratore  dimostra  di  aver  subito un maggior danno.​

Lo stesso art. 11 dispone invece la totale abrogazione del comma 3 che prevedeva che in presenza di contratti collettivi che prevedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà (e quindi 6 mensilità).​

Invece per i contratti a termine nell’ambito della pubblica amministrazione (art. 36 Dlgs 165/2001) l’art. 12 del DL 131/2024 dispone che nella specifica ipotesi di  danno  conseguente  all’abuso​ nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro  a​ tempo determinato, fatta salva  la  facoltà  per  il  lavoratore  di​ provare il maggior danno, il giudice stabilisce  un’indennità  nella​ misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro​ mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del​ trattamento di fine rapporto,  avuto  riguardo  alla  gravità  della​ violazione anche in rapporto al numero dei contratti  in  successione​ intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.

Articoli recenti

Artigianato: firmato il rinnovo del CCNL per i settori della meccanica

Confartigianato ha reso noto che il 19 novembre 2024 è stato firmato con i sindacati dei lavoratori Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022. Il rinnovo riguarda...

Nuove regole sulla malattia nel Ccnl tessile, abbigliamento e moda

L'11 novembre 2024 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il settore tessile, abbigliamento e moda. L'intesa, valida dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, introduce significative novità, in particolare...

Attività durante la malattia: quando può scattare il licenziamento?

La gestione delle assenze per malattia o infortunio dei dipendenti è spesso teatro di contenziosi, soprattutto quando emerge che il lavoratore svolge attività lavorative o extralavorative durante il periodo di assenza. Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta di...

TFR: coefficiente di rivalutazione Ottobre 2024

“Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 ottobre 2024 – 15 novembre 2024 è stato fissato al 2,006939 (comunicato ISTAT). L’indice di novembre 2024 sarà diffuso il 16 dicembre 2024 secondo il...

Bonus Natale: non serve più il coniuge a carico

Sulla GU n.267/2024 è stato pubblicato il DL n. 167  del 14 novembre 2024, che modifica l’art. 2-bis del DL 113/2024 (L. 143/2024) dedicato al c.d. Bonus Natale, sopprimendo la condizione che anche il coniuge del lavoratore richiedente sia fiscalmente a carico. Più...

Lavoro: aggiornati i modelli per le comunicazioni obbligatorie

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale n. 410 del 14 novembre 2024, recante l’aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO e nuovo flusso NASPI-DISCOLL. Tutti gli aggiornamenti adottati sono...