Con il D.M. del 23 luglio 2024, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le nuove modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati in materia di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Vediamo insieme le novità introdotte.
Cosa tratta
Il D.M. comporta alcune modifiche al decreto del 4 maggio 2022, in particolare riguardo a:
Titoli di studio e professionali, con riferimento alla formazione post-universitaria (articolo 8).
Aggiornamento professionale (articolo 10).
Per il punto 1, il precedente decreto stabiliva che per l’iscrizione all’elenco era necessario essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della qualifica di medico competente, secondo quanto definito dall’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La nuova normativa mantiene questi requisiti, ma riguardo alla formazione post-universitaria, all’articolo 8, comma 1, la lettera c) viene sostituita con il testo seguente:
“c) il conseguimento di un corso di formazione post-universitaria, corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica di apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti, della durata minima di 40 ore di didattica frontale e con la previsione di una parte pratica di 30 giorni lavorativi, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell’ambito radioprotezionistico, ovvero il conseguimento di un corso di studio di specializzazione in medicina del lavoro”.
Per quanto riguarda l’aggiornamento professionale, il D.M. specifica che almeno il 30% dei crediti del programma di educazione continua in medicina (ECM), previsti dall’art. 38 del D.lgs. 81/08, devono essere conseguiti in materia di radioprotezione medica; si indica, poi, che l’aggiornamento professionale in ambito ECM è assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati.
Quando entra in vigore
Il Decreto Ministeriale del 23 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con l’avviso n. 188 del 12 agosto 2024.
Indicazioni operative
Università, Albi professionali e associazioni che erogano formazione e aggiornamenti in materia dovranno adeguarsi quanto prima alle modalità introdotte. Anche per agevolare questo, infatti, il decreto è stato emanato in concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell’università e della ricerca.
I medici che desiderano iscriversi all’elenco degli autorizzati dovranno verificare di avere i requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto del 4 maggio 2022 con le modifiche indicate.
I medici già iscritti, che devono effettuare i dovuti aggiornamenti, dovranno assicurarsi di rispettare quanto previsto dall’articolo 10, comma 1 e 2, del decreto del 4 maggio 2022 con le modifiche indicate.
Leggi anche: “Modifiche alla formazione per gli esperti in radioprotezione” e “Radiazioni ionizzantiunti di contatto tra il d.lgs. 81/2008 e il d.lgs. 101/2020”.