Nel corso di un tavolo tecnico con il consiglio dei consulenti del lavoro (CNOCDL Protocollo U n. 2024/0005644 del 23/09/2024), l’Agenzia delle entrate ha specificato che per l’utilizzo del credito derivante dal versamento in acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi sulle rivalutazioni del Tfr non è necessaria l’apposizione del visto di conformità anche se di importo superiore a euro 5.000.
Ha altresì confermato che il codice tributo utilizzabile è il 6781.
L’Agenzia ha evidenziato che, in ogni caso, a prescindere dall’anno in cui vengono utilizzati i crediti, si tratta di compensazioni di tipo verticale o interno, alle quali non sono applicabili le disposizioni che prevedono limiti annui dei crediti compensabili e l’obbligo di apporre il visto di conformità̀ alla dichiarazione da cui emerge il credito.
Tali disposizioni, infatti, sono applicabili qualora il credito di cui al codice 6781 venga utilizzato tramite modello F24 in compensazione orizzontale o esterna, ossia ai fini del pagamento di debiti diversi dalle ritenute (es. debiti IVA o contributivi).