Sulla G.U. n. 186/2024 è stato pubblicato il DL 9 agosto 2024 n. 113, che tra le misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, all’art. 6 interviene anche sui c.d. lavoratori frontalieri, riconoscendo loro, se residenti nei nuovi Comuni di cui all’allegato 1 dello stesso Decreto Legge, la possibilità di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
La discriminazione per i vecchi frontalieri
Per comprendere meglio l’intervento normativo è necessario partire dal problema che il legislatore, con il suo intervento, ha voluto risolvere.
Più precisamente, la necessità di ritornare sull’argomento relativo ai frontalieri è dipesa dal fatto che il nuovo Accordo Italia-Svizzera del 2020 (sostitutivo di quello del 1974) da un lato ha ampliato l’elenco dei Comuni c.d. di frontiera e dall’altro però ha previsto che ai vecchi lavoratori frontalieri (ossia quelli che lo erano prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, avvenuta il 17 luglio 2023) continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni (tassazione esclusiva in Svizzera).
Così facendo però i vecchi lavoratori frontalieri, residenti nei nuovi Comuni di frontiera rischiavano di subire una discriminazione rispetto agli altri vecchi frontalieri residenti nelle zone già fruitrici dei benefici fiscali.
Infatti, tali lavoratori, pur essendo vecchi frontalieri, ma residenti in Comuni compresi nel nuovo elenco di cui all’accordo del 2020, sono soggetti alla tassazione concorrente (redditi imponibili sia in Svizzera che in Italia con riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero) anziché alla tassazione esclusiva in Svizzera come tutti gli altri vecchi frontalieri.
Si è quindi reso necessario ampliare l’elenco del Comuni frontalieri da applicare ai vecchi lavoratori.
A tal fine, il Consiglio dei ministri, nel mese di giugno 2024, ha approvato un disegno di legge volto a colmare la lacuna, ma per accelerare l’entrata in vigore delle disposizioni, le ha inserite in un provvedimento d’urgenza, ossia nel DL 113/2024.
Nel dettaglio, il DL 113/2024 riconosce ai vecchi lavoratori frontalieri, che risiedono in uno dei nuovi Comuni elencati nell’allegato 1 del medesimo decreto, la possibilità di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
È bene ricordare che l’imposta non si applica sul reddito percepito, ma è pari al 25% delle imposte subite dal lavoratore in Svizzera, così da rendere più facile determinare l’imposta sostitutiva in Italia.
Riguardo ai nuovi Comuni italiani previsti nell’elenco, si fa presente che sono quelli il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera, non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, a cui si applicano le disposizioni sull’imposizione dei lavoratori frontalieri dell’accordo del 1974.
I requisiti per fruire dell’imposta sostitutiva
Per fruire dell’imposta sostitutiva però il DL 113/2024 ha posto dei vincoli.
In particolare, devono sussistere le seguenti condizioni:
– Il lavoratore deve essere frontaliere (secondo la definizione dell’art. 2 dell’Accordo Italia – Svizzera del 23 dicembre 2020).
– Il lavoratore tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell’Accordo (17 luglio 2023) ha svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
– I redditi sono assoggettati a tassazione concorrente sia in Svizzera e Italia.
Si coglie l’occasione per precisare che il nuovo accordo definisce lavoratore frontaliere qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:
– è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
– svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
– ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Con l’espressione “area di frontiera” si indicano:
– per la Svizzera, i Cantoni di Grigioni, Ticino e Vallese, e
– per l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.
Viene, dunque, specificato il limite dei 20km dalla zona di frontiera, con la puntuale elencazione dei Cantoni e delle Regioni che rilevano ai fini della qualificazione di “frontaliere”.
Riguardo all’espressione «quotidianamente» l’Accordo precisa che lo status di frontaliere non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia. La disposizione in esame si applica a tutti i frontalieri (“nuovi” e “attuali”), quindi anche ai vecchi frontalieri.
Ritornando alla novità introdotta dal DL 113/2024, se il lavoratore frontaliere esercita la citata opzione (da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi), le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.
L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
L’ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
La norma prevede che l’opzione per l’imposta sostitutiva può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell’elenco di cui all’allegato 2 del DL 113/2024 che alla data di entrata in vigore dell’Accordo Italia – Svizzera del 23 dicembre 2020 (avvenuta il 17 luglio 2023), svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
Infine, si segnala che i lavoratori frontalieri che esercitano l’opzione detraggono dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20% della quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dovuta alla regione di residenza.
L’imponibilità per i redditi prodotti in Svizzera
A differenza dell’Accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano nei Cantoni svizzeri di confine, il nuovo Accordo del 2020 disciplina tanto il trattamento dei frontalieri elvetici che lavorano in Italia quanto quello dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, secondo un principio di reciprocità.
La novità principale sta, tuttavia, nel regime impositivo di cui godono i frontalieri: alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974 subentra la previsione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza.
In particolare, secondo il nuovo Accordo, il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa, mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali.
Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, tassa per concorrenza il reddito per l’intero ammontare, garantendo tuttavia l’eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia.
Riguardo all’eliminazione della doppia imposizione, un lavoratore frontaliere residente in Svizzera vedrà la sua imposizione in Italia ridotta del 20% (c.d. metodo dell’esenzione). Per quanto riguarda l’Italia, invece, l’eliminazione della doppia imposizione avviene ricorrendo al meccanismo del credito per le imposte estere (art.24 della Convenzione contro le doppie imposizioni e art. 165 del TUIR).
Per coloro che, invece, sono stati assunti dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo, l’imposta che la Svizzera applica sul reddito di lavoro dipendente per i “nuovi frontalieri” è all’80%, mentre l’Italia assoggetta a sua volta a imposizione l’intero reddito, riconoscendo ai frontalieri un credito per l’imposta pagata in Svizzera.