Ai sensi dell’articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e delle successive modifiche apportate dal D.L. 50/2017, l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per importi superiori a 5.000 euro annui è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.
In linea con i precedenti modelli dichiarativi, nel frontespizio del modello 770/2024, il cui termine di trasmissione è fissato al prossimo 31 ottobre 2024, è quindi presente una specifica sezione dedicata al visto di conformità.
Rimane poi fermo che, in alternativa al visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall‘organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. In tale ipotesi deve essere barrata la casella attestazione, posta anch’essa nel frontespizio del modello.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Con le circolari n. 10 e n. 28 del 2014, che si possono ritenere ancora valide, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni in merito all’obbligo di apposizione del visto di conformità ai fini della compensazione del credito superiore a 5.000 euro.
Secondo il fisco, il limite di importo di 5.000 euro (a suo tempo era di 15.000 euro) si riferisce alle singole tipologie di credito emergente dalla dichiarazione, non rinvenendosi ostacoli in tal senso né nella lettera della norma, né nella sua ragione giustificatrice. In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest’ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.
Si ipotizzi che dalla dichiarazione dei redditi emergano due crediti d’imposta: uno a titolo di Irpef di ammontare pari a 4.000 euro, e uno a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 2.000 euro. Nel caso in cui il contribuente, ad esempio, utilizzi in compensazione il credito Irpef per un ammontare pari a 4.000 euro e il credito a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 2.000 euro, non è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, posto che ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore a 5.000 euro anche se, in totale, i crediti utilizzati ammontano a 6.000 euro.
Viceversa, l’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 5.000 euro comporta l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti – utilizzati o meno – di ammontare inferiore alla soglia. Ad esempio, nell’ipotesi in cui il contribuente utilizzi un credito Irpef per un ammontare pari a 6.000 euro. In tale caso, anche laddove venga utilizzato in compensazione soltanto il credito Irpef, sarà obbligatoria l’apposizione del visto sull’intera dichiarazione dalla quale emergono i crediti.
A fronte di tale precisazione, pur in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate, deve ritenersi che l’obbligo di apporre il visto di conformità (o l’attestazione dell’organo contabile) non debba essere verificato prendendo a riferimento il valore riportato nella colonna 5 del rigo SX4, ma considerando i singoli valori di cui ai righi SX32, SX33 e SX34.
Esempio:SX 4, colonna 5 = € 15.000 (tale limite renderebbe obbligatorio il visto)
SX32 = € 5.000; SX33 = € 5.000; SX34 = € 5.000 (tali limiti escludono il visto)
Questa interpretazione renderebbe più agevole anche la gestione legata alla suddivisione della dichiarazione, escludendo la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella predisposizione della dichiarazione.
Per esempio: il consulente del lavoro che invia la parte relativa ai dipendenti verifica il limite per il visto di conformità in base all’importo che andrà a indicare nel rigo SX32; il commercialista che invia la parte relativa ai dipendenti verifica il limite per il visto di conformità in base all’importo che andrà a indicare nel rigo SX33.
L’utilizzo del credito
Un’ulteriore precisazione rilevante fornita dalle circolari in commento riguarda la circostanza che la norma non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione, a differenza quanto previsto per i crediti IVA.
Non si deve poi dimenticare che il visto è necessario solo laddove, in presenza dei requisiti sinora esaminati, si intenda compensare il credito in misura superiore a 5.000 euro per periodo d’imposta. Pertanto, seppure il credito totale superi tale limite, non sarà necessaria l’apposizione ove la compensazione si fermi alla soglia di 5.000 euro.
Rimane fermo, in questo caso, che la quota residua non compensata potrà essere riportata nel successivo 770 per provvedere alla compensazione in un periodo d’imposta successivo.
Imposta sostitutiva sul TFR e visto di conformità
Entro il 16.2.2024, i datori di lavoro, ove tenuti, dovevano versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione relativa ai TFR maturati al 31.12.2022. Considerato che la rivalutazione ha raggiunto valori molto elevati, molti datori avevano già versato in sede di acconto un importo superiore a quello risultante in sede di calcolo del saldo, maturando un credito (versamento in eccesso).
Nel corso di un tavolo tecnico con il consiglio dei Consulenti del lavoro (nota del 23.9.2024), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non è necessaria l’apposizione del visto di conformità ove il credito fosse superiore a euro 5.000. Ha inoltre indicato che il codice tributo utilizzabile è il 6781. Ove sia stato indicato nella delega F24 un codice tributo differente è sufficiente comunicare la rettifica del codice con le procedure attualmente in uso.
L’Agenzia ha evidenziato che, in ogni caso, a prescindere dall’anno in cui vengono utilizzati i crediti, si tratta di compensazioni di tipo verticale o interno, alle quali non sono applicabili le disposizioni che prevedono limiti annui dei crediti compensabili e l’obbligo di apporre il visto di conformità̀ alla dichiarazione da cui emerge il credito.Tali disposizioni, infatti, sono applicabili qualora il credito di cui al codice 6781 venga utilizzato tramite modello F24 in compensazione orizzontale o esterna, ossia ai fini del pagamento di debiti diversi dalle ritenute (es. debiti IVA o contributivi).