L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni iniziali sulle modalità di rilascio e gestione della patente digitale a crediti, la cui partenza è confermata per il 1°ottobre 2024.
Cosa tratta
In concomitanza con l’uscita del decreto attuativo n. 132 del 18 settembre 2024, sul regolamento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n.4 del 23 settembre 2024, in cui riporta le prime indicazioni per l’accesso al nuovo sistema di qualifica delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili.
La circolare ribadisce il campo di applicazione del provvedimento e i requisiti per ottenere la patente, sottolineando le differenze fra quelli richiesti alle imprese e quelli che devono presentare i lavoratori autonomi.
Indicazioni operative per richiedere la patente a crediti
Il portale per la presentazione della domanda di rilascio della patente a crediti sarà online dal 1° ottobre 2024 e si potrà accedere tramite SPID o CIE.
Si conferma che potranno presentare richiesta il legale rappresentante dell’azienda e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui l’art.1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, CAF); nell’ultimo caso, i delegati dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative ai requisiti richiesti.
Non vengono fornite istruzioni tecniche sulla compilazione della domanda online, per cui si attende una specifica nota tecnica, ma vengono specificati i documenti da presentare e i requisiti specifici per imprese e per lavoratori autonomi.
Si ricorda che il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; di conseguenza, per dichiarazioni contenenti informazioni false si potrà essere soggetti alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
Per quanto riguarda le indicazioni sulle dichiarazioni da presentare, la circolare specifica che:
l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale dovranno essere attestati mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP dovranno essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.
Imprese e lavoratori stranieri
La circola si sofferma poi sugli obblighi per imprese e lavoratori stranieri, che dovranno presentare sullo stesso portale le relative autocertificazioni, in particolare:
documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE);
attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE).
In alternativa, nel caso in cui le aziende straniere non posseggano i documenti indicati sopra, dovranno richiedere il rilascio della patente come le imprese e i lavoratori autonomi italiani, dichiarando di soddisfare i seguenti requisiti:
per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
Cosa fare in attesa del rilascio della patente
Anzitutto, a seguito della presentazione della domanda sul portale, è consentito proseguire le proprie attività nei cantieri temporanei o mobili, salvo diversa comunicazione da parte dell’INL, nel caso abbia già riscontrato l’assenza di uno o più requisiti.
Inoltre, nella prima fase di applicazione del provvedimento, a partire dalla pubblicazione della circolare il 23 settembre 2024, è stata concessa la possibilità di presentare una autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva, concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’ autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
La trasmissione dell’autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC avrà valenza fino al 31 ottobre 2024, scadenza entro la quale i soggetti dovranno necessariamente presentare la domanda di rilascio della patente a crediti tramite il portale dell’INL, secondo quanto descritto precedentemente.
Dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile proseguire le attività in cantiere solo con la trasmissione dell’autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC, ma servirà aver almeno presentato la richiesta di rilascio della patente.