A decorrere dal 1° ottobre 2024, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei e mobili (art. 89, c. 1, lett. a e Allegato X del D.Lgs. 81/2008), è scattato l’obbligo della c.d. patente a crediti, consistente in un sistema di qualificazione (delle imprese e dei lavoratori autonomi) per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
L’obbligo è stato previsto dalla L. 56/2024, di conversione del D.L. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Sulla GU n. 221/2024 è stato pubblicato il Decreto 18 settembre 2024 n. 132, che ha dato attuazione all’art. 29 del citato D.L. 19/2024.
Il Ministero del Lavoro ha diffuso, quindi, alcune schede esplicative sull’argomento e, infine, l’INL ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 con chiarimenti e istruzioni operative.
Ambito di applicazione – Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008. In particolare, è stato interamente riscritto e sostituito l’art. 27, denominato ora “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito dell’integrazione del portale nazionale del sommerso (si veda dopo), sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi (incluse le imprese individuali senza lavoratori) che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 (cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civili di cui all’elenco riportato nell’allegato X) ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es: ingegneri, architetti, geometri, ecc.). Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in un Paese UE diverso dall’Italia è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine e nel caso di paese exrtraUE, riconosciuto dalla legge italiana. In assenza di detta documentazione, occorrerà richiedere la patente secondo le regole italiane.
Allegato X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’art. 89, c. 1, lett. a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Requisiti per ottenere la patente a crediti – La patente deve essere richiesta (dal legale rappresentante e dal lavoratore autonomo, anche tramite consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF di cui alla L. 12/1979, appositamente delegato per iscritto) attraverso il portale dell’INL (accedendo con SPID o CIE) e viene rilasciata, in formato digitale, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e agricoltura;
adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nei casi previsti dalla normativa vigente;
possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente. Si veda più avanti.
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
NB. Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.
Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione (INL, circ. 4/2024).
Il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) – iscrizione camera di commercio -, c) – DURC – ed e) – DURF – è autocertificato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. Invece, il possesso dei requisiti di cui alle lett. b) – obblighi formativi -, d) – valutazione dei rischi – e f) – RSPP – può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Nelle more del rilascio della patente è, comunque, consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV (cantieri temporanei o mobili), salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.
All’esito della presentazione della domanda, sul portale dell’INL è rilasciata la patente in formato digitale (accedendo al portale INL con le proprie credenziali) con i contenuti informativi di cui sopra (con apposita nota verranno fornite le istruzioni tecniche).
I soggetti che richiedono la patente a crediti informano della presentazione della domanda, entro 5 giorni, il RLS e il RLST.
Autocertificazione – È una dichiarazione, redatta su carta semplice, che sostituisce i certificati richiesti dalla pubblica amministrazione e dai gestori di pubblici servizi (es: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia ecc.…).
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – È un documento con cui si possono attestare tutte le qualità personali, le situazioni e i fatti che non rientrano nei documenti che possono essere oggetto di autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio va fatta in carta libera e, solo se non è collegata ad alcuna domanda, va presentata con firma autenticata con applicazione della relativa marca da bollo.
Requisiti per ottenere la patente a crediti (periodo transitorio) – Dal 1° ottobre al 31 ottobre 2024, è possibile inoltrare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti utilizzando il fac-simile da inviare via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Dal 1° novembre 2024, la richiesta della patente a crediti sarà possibile solo tramite il portale dell’INL.
Revoca – In caso di dichiarazioni non veritiere la patente è revocata.
Decorsi 12 mesi dalla revoca è possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.
Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’INL sulla base di un accertamento in ordine all’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente; ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (esempio: l’assenza del DURC) non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà, in ogni caso, prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, l’INL valuterà la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio, personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.Lgs. 758/1994.
Requisiti per ottenere la patente a crediti (imprese straniere) – Imprese e lavoratori autonomi di Paesi UE sono tenuti a presentare, tramite il portale, l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente alla patente a crediti rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Imprese e lavoratori autonomi di Paesi EXTRAUE sono tenuti a presentare, tramite il portale, l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la Legge italiana del documento equivalente alla patente a crediti rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
In entrambi i casi:
all’esito della presentazione dell’autocertificazione, è resa disponibile la patente a crediti in formato digitale;
se sono sprovvisti del documento equivalente, devono presentare la richiesta (procedura ordinaria) per ottenere la patente a crediti.
Le imprese UE possono dichiarare il possesso dei requisiti ricorrendo a documenti equivalenti come il mod. A1 in luogo del DURC.
Le imprese ExtraUE devono, invece, presentare i medesimi documenti richiesti alle imprese italiane.
Conservazione – Sono conservate nel portale dell’INL, per il tempo di vigenza della patente e, comunque, per un massimo di 5 anni (le modalità di esposizione verranno definite con un provvedimento dell’INL, previo parere del Garante privacy), le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del titolare della patente;
b) dati anagrafici del richiedente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) eventuali sospensioni;
g) eventuali decurtazioni dei crediti.
Sospensione – L’INL territorialmente competente adotta il provvedimento cautelare di sospensione della patente (per un massimo di 12 mesi) tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive (tiene conto anche delle informazioni INAIL sugli infortuni):
Obbligatoriamente, se nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro (al suo delegato o al dirigente) a titolo di colpa grave (a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso, non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità);
Facoltativamente, se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibili di essere accertata immediatamente (*), imputabile ai soggetti di cui sopra, se non vengono adottati i provvedimenti di sospensione del cantiere (art. 14, D.Lgs. 81/2008) o di sequestro preventivo (art. 321 cpp).
(*) Trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente (esempio: in caso di perdita di un arto) che sarà utile esclusivamente ai fini dell’individuazione del grado della inabilità. In tal caso, il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione.
Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica. La Direzione interregionale dell’INL ha tempo 30 giorni per pronunciarsi sul ricorso. Se non si pronuncia, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Spetta all’INL provvedere alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza nel cantiere.
L’INAIL mette a disposizione dell’INL ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.
Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso all’Autorità giudiziaria, l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.
L’INL ricorda che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:
– per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
– per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l’omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
– per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una conoscenza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.
Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento di sospensione potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.
Attribuzione dei crediti – La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di cui sopra di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
I 30 crediti iniziali possono essere incrementati:
A) Fino a 30 crediti legati alla storicità dell’azienda (di cui fino a 10 crediti al momento del rilascio e fino a 20 crediti dopo il rilascio della patente);
B) Fino a 40 crediti attribuiti nel tempo per attività, investimenti o formazione (di cui fino a 30 crediti per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fino a 10 crediti per le altre azioni/condizioni).
Il punteggio massimo di crediti ottenibile è pari a 100.
Incremento crediti – I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda per la patente a crediti se il richiedente è già in possesso del relativo requisito (i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza retroattiva).
Invece, se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio patente, previa allegazione della relativa documentazione.
Decurtazione – Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi secondo quanto indiato nell’Allegato I-bis D.Lgs. 81/2008.
Se, nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo, sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze – ingiunzioni divenute definitive.
I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità telematiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’INL ai fini della decurtazione dei crediti.
I provvedimenti sanzionatori devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v. a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.
Sospensione della patente – Se vengono contestate una o più violazioni di cui all’allegato 1-bis al D.Lgs. 81/2008, l’incremento dei crediti è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che dopo la notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale.
Spetta all’INL verificare, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.
Recupero dei crediti – Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero, che è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL (con la partecipazione dei rappresentanti delle ASL e del RLS territoriale), tenuto conto:
– dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
– dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Punteggio inferiore a 15 crediti – La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (di cui all’art. 89, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 81/2008 che richiama le lavorazioni di cui all’Allegato X), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 14 (provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto dell’appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
L’INL precisa che, se il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, è almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.
ALLEGATO X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’art. 89, c. 1, lett. a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Regime sanzionatorio – In mancanza di patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023, per un periodo di sei mesi.
Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con patente con punteggio inferiore a 15 crediti.
L’adozione della sanzione viene comunicata all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.
Il committente o il responsabile dei lavori che non hanno verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Operazioni societarie – In caso di fusione, anche per incorporazione, alla persona giuridica risultante dall’operazione societaria viene accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti.
In caso di trasformazioni societarie (ad es. in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) o in caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato.
Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del D.L. 36/2022 (L. 79/2022) unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con decreto del Ministro del Lavoro saranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.
Le disposizioni in esame possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (Società Organismo di attestazione), in classifica pari o superiore alla terza di cui all’art. 100, c. 4, del codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 36/2023 che rimanda all’allegato II.12 (v. box sotto).
Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
a) I: fino a euro 258.000;
b) II: fino a euro 516.000;
c) III: fino a euro 1.033.000;
d) III-bis: fino a euro 1.500.000;
e) IV: fino a euro 2.582.000;
f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
g) V: fino a euro 5.165.000;
h) VI: fino a euro 10.329.000;
i) VII: fino a euro 15.494.000;
l) VIII: oltre euro 15.494.000.