Il Ministero dell’interno, con la circolare congiunta (Min. lavoro – agricoltura – turismo) n. 9032 del 24 ottobre 2024, tenendo conto delle novità introdotte dal DL 145/2024 in materia di immigrazione, ha fornito le indicazioni operative riguardo ai flussi d’ingresso per l’anno 2025, come definiti dal DPCM 27/09/2023.
Riguardo al settore dell’assistenza familiare, l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o part time, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL lavoro domestico, ed in ogni caso non dovrà essere inferiore all’assegno sociale (per il 2024 pari a euro 534,41 euro).
Invece, in merito al settore dell’assistenza socio-sanitaria, ai fini dell’istanza del nulla (sempre da inoltrare con il modello A-bis) viene precisato che è necessario far riferimento al CCNL delle imprese socio-sanitarie, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti.
I datori di lavoro potranno essere associazioni, fondazioni, enti, istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore socio sanitario.
In merito agli ingressi per lavoro stagionale, viene ricordato che le associazioni datoriali non si limiteranno all’inoltro delle istanze, ma dovranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell’associazione, alla successiva sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, inclusi gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli enti competenti.
Così come previsto dal DL 145/2024, i datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote. Tale limite non si applica se l’istanza viene presentata dalle organizzazioni datoriali di categoria, dai soggetti abilitati e autorizzati ex lege 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro.
Relativamente alla procedura, viene evidenziato che la preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente dell’indisponibilità di un lavoratore presente in Italia, si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro 8 giorni dalla richiesta.
Se l’esito delle verifiche è negativo, il datore di lavoro dovrà procedere alla compilazione di un’autocertificazione da allegare all’istanza di nulla osta.
Altra novità, ai fini della presentazione della domanda, è il domicilio digitale. In particolare, è necessario dotarsi di indirizzo PEC e registrarlo nella banca dati INI-PEC e INAD.
La registrazione è fondamentale non solo per la fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale.
La precompilazione delle istanze è possibile dal 1° al 30 novembre 2024 per le domande da presentare il 5, 7 e 12 febbraio 2025 e dal 1° al 31 luglio 2025 per il click day del 1° ottobre p.v.
Se l’esito della verifica dell’istanza in fase di precompilazione è positivo, al soggetto che l’ha inoltrata viene inviato via PEC il codice attivazione domanda necessario per richiedere il nulla osta.
Restano escluse dalla precompilazione le richieste di conversione in studio/lavoro fuori quota.
In merito ai click day vengono confermati per il lavoro subordinato non stagionale quelli del 5 e 7 febbraio 2025 già previsti dal Decreto flussi.
Al 7 febbraio 2025 dovranno essere inviate sia le istanze per le 9.500 quote riservate al settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria sia quelle relative ai 10.000 ingressi, al di fuori del decreto flussi, previsti dal DL 145/2024.
Invece, per quanto riguarda il settore agricolo e turistico-alberghiero i click day sono: 12 febbraio 2025 per il settore agricolo e per la prima trance del settore turistico-alberghiero (70% delle quote). Il restante 30% viene assegnato al secondo click day previsto per il 1° ottobre 2025.
Un’altra novità introdotta dal DL 145/2024 consiste nel fatto che non può essere accolta la domanda presentata dal datore di lavoro che nei 3 anni precedenti non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno, così come quella avanzata dal datore nei cui confronti è stato emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all’art. 603-bis cp oppure sentenza di condanna non definitiva.
Non va inoltre dimenticato che il DL 145/2024 ha introdotto anche l’obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro da effettuare entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di ritto sulla domanda di visto d’ingresso presentata dal lavoratore.
Al fine di semplificare la procedura è stato previsto che la sottoscrizione del contratto di soggiorno mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale senza doversi più recare presso lo Sportello unico per l’immigrazione.
Il contratto di soggiorno deve poi essere tramesso telematicamente dal datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione entro il termine di 8 giorni.
Novità si registrano anche sulla proroga del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In particolare, nel rispetto della durata massima di 9 mesi, la proroga è possibile se la nuova opportunità di lavoro interviene non oltre 60 giorni dal termine della precedente.
Viene ribadito che lo straniero che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa.
Infine, per effetto della modifica disposta dal DL 145/2024 sono fuori quota le richieste di conversione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro.