L’Agenzia delle entrate, con la riposta all’interpello n. 218 del 6 novembre 2024, ha precisato che il dipendente non può portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi ex art. 15, c. 1, lett. f) del TUIR, l’importo dei premi versati per la c.d. polizza vita, se gli stessi non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 3 del TUIR.
Un datore di lavoro ha attivato una polizza collettiva a tutela rischio morte a favore del proprio personale e ha chiesto se l’importo versato può essere portato in detrazione e al contempo risultare non imponibile in quanto fringe benefit.
L’Agenzia delle entrate, richiamando la circolare 25 giugno 2021, n. 7/E, ha ricordato che la detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.
Però, affinché un onere possa essere detratto ai sensi dell’articolo 15 del Tuir è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico.
Ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore ai sensi del citato articolo 15, solo qualora il loro ammontare siano stato assoggettato a tassazione (come chiarito anche dalla Ris. n. 391/E del 2007).