Bonus Natale: ultime modifiche, finalità e chiarimenti delle Entrate

Nov 21, 2024 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267/2024, è stato pubblicato il decreto-legge n. 167 del 14 novembre 2024, che ha modificato l’art. 2-bis del D.L. 113/2024 (L. 143/2024) relativo al c.d. Bonus Natale. L’Agenzia delle Entrate ha, recentemente, pubblicato la circolare 22/2024 con le nuove istruzioni che si aggiungono, per quanto compatibili, a quelle della precedente circolare 19/2024.​

Di seguito, si segnalano, in breve, le modifiche:​

  • Viene sostituita, integralmente, la condizione prevista alla lett. b) del c. 1 dell’art. 2-bis sopra citato, prevedendo che, al fine del diritto al bonus, il lavoratore deve avere almeno un figlio a carico ex art. 12, c. 2, TUIR (quindi, fiscalmente a carico). Non è più necessario che anche il coniuge sia a carico;
  • Si inserisce un nuovo comma che prevede che il bonus NON spetta al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.;
  • Riguardo alla dichiarazione (resa a norma dell’art. 47, DPR 445/2000) che il lavoratore deve presentare al datore di lavoro per fruire dell’indennità (art. 2-bis, c. 4, del D.L. 113/2024), viene previsto che il richiedente indichi, alternativamente tra loro, il codice fiscale del coniuge o del convivente (L. 76/2016) e dei figli fiscalmente a carico (*).

Inoltre, a seguito della modifica disposta dal D.L. 167/2024, il richiedente deve altresì dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (L. 76/2016) non sia beneficiario del bonus.

(*) La nuova circ. A.E. 22/2024, alla nota a piè di pagina «12», ha precisato “A tal fine è sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un figlio fiscalmente a carico (cfr circolare n. 19/e del 2024)”.

 

  • Infine, l’ultima modifica riguarda la situazione in cui l’indennità viene richiesta in sede di dichiarazione dei redditi e non a mezzo del sostituto d’imposta. Si tratta, più che altro, di una precisazione. Infatti, il legislatore ha sostituito la parola contribuente con lavoratore beneficiario.

 

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dichiarazione presentata in vigenza della precedente formulazione della norma​

La circ. A.E. 22/2024 ha precisato che non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo c. 2-bis, il codice fiscale del convivente (ai sensi della citata L. 76/2016), unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

Il bonus, fermo restando quanto indicato nei paragrafi successivi, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno:​

·         coniugato, ​

·         legalmente ed effettivamente separato, ​

·         divorziato, ​

·         convivente ​

·         ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano: ​

·         coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;​

·         conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016 (per l’accertamento della stabile convivenza si deve fare riferimento alla dichiarazione anagrafica – art. 4 e art. 13, c. 1, lett. b), del regolamento di cui al DPR 223/1989).

 

Esempi dalla circolare 22/2024

DUE LAVORATORI DIPENDENTI, SIG. ROSSI E SIG.RA BIANCHI, GENITORI DI UN FIGLIO FISCALMENTE A CARICO E, L’UNO CON L’ALTRA, NÉ CONIUGATI NÉ CONVIVENTI​

 

Ø  Esempio 1​

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’art. 1 della L. 76/2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma​.

 

 
 

 

 

IL BONUS SPETTA A ENTRAMBI

 

Ø  Esempio 2

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico.

Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata L. 76/2016).

 

Ø  Esempio 3

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico.

 

In tal caso, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma).

 

Ø  Esempio 4

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata L. 76/2016) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico.

Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata L. 76/2016) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).

 

IL CODICE TRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate (ris. n. 54/2024) ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione (a partire dal giorno successivo l’erogazione in busta paga) del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus Natale.

Per il modello F24, è istituito il codice “1703”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”. In sede di compilazione, deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

Per il modello F24EP il codice è il “174E”.

 

CONSIDERAZIONI FINALI

1.       Lavoratori dipendenti aventi diritto

Coloro che, nel 2024, hanno percepito/percepiscono redditi di lavoro dipendente​:

  • Hanno diritto all’indennità anche i soci di cooperative che hanno instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa;
  • L’indennità spetta anche ai lavoratori agricoli, compresi gli ODT che per contratto hanno la 13a con erogazione a ratei mensili (in questo caso, si ritiene che l’erogazione del bonus debba avvenire con il cedolino di dicembre);
  • Si ritiene che il bonus spetti anche ad altre categorie particolari di lavoratori dipendenti, anche quando non hanno diritto alla 13a (ad esempio, gli scritturati del settore teatro). In questo caso ne fanno richiesta in sede dichiarativa.

2.       Requisiti reddituale

Il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.​

Premi di risultato – come comportarsi?​

L’agenzia delle entrate, ad oggi, non ha chiarito se il premio di risultato detassato deve essere considerato ai fini della verifica del requisito reddituale.​

A nostro avviso, si deve dare risposta positiva, in analogia a quanto precisato dalla circolare 19/2024 rispetto alle mance detassate (rientrano nel reddito di riferimento).

 

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