La Cassa Edile di Torino ha chiarito che il “Bonus Natale” da 100 euro, introdotto dall’articolo 2-bis del D.L. 113/2024, sarà erogato direttamente dai datori di lavoro e non dalla Cassa stessa. La precisazione arriva in risposta alla richiesta di chiarimento da parte di un professionista del settore, preoccupato per le modalità di erogazione del bonus ai lavoratori edili.
Il Contesto
Il decreto legge prevede un’indennità una tantum fino a 100 euro, destinata ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno 2024 e con almeno un figlio fiscalmente a carico. L’erogazione del bonus è prevista in concomitanza con la tredicesima mensilità.
Nel settore edile, tuttavia, la tredicesima (o gratifica natalizia) viene tradizionalmente erogata dalla Cassa Edile e non direttamente dai datori di lavoro. Questa peculiarità ha sollevato dubbi su chi fosse l’effettivo responsabile del pagamento del bonus.
Le Posizioni di Altre Casse Edili
Alcune Casse Edili, come quelle di Milano e Brescia, si sono già pronunciate sulla questione. ANCE Milano ha dichiarato: “Si ritiene che il riconoscimento del bonus sia di competenza esclusivamente dei datori di lavoro non potendo interessare la Cassa Edile che, viceversa, eroga la gratifica natalizia come da disposizioni contrattuali”.
Anche ANCE Brescia ha espresso una posizione simile, sottolineando che “l’erogazione del bonus sia di competenza esclusiva dei datori di lavoro non potendo interessare la Cassa Edile per quanto questa eroghi la tredicesima/gratifica natalizia come da disposizioni contrattuali”.
La Risposta della Cassa Edile di Torino
La CE di Torino ha confermato questa interpretazione precisando: “Le Casse Edili non sono sostituti d’imposta per questa tipologia di ‘partita di giro’, mentre gli accantonamenti sono assoggettati a contribuzione e tassazione direttamente nel cedolino paga”, ha spiegato la cassa edile. “Pertanto, l’unico sostituto d’imposta resta il datore di lavoro”.
Nella risposta si è inoltre evidenziato che la Cassa Edile non dispone delle informazioni necessarie per verificare i requisiti per l’erogazione del bonus, come il reddito complessivo del lavoratore e la presenza di figli fiscalmente a carico. “La Cassa Edile non conosce il reddito del lavoratore dipendente e quindi non può verificare questo requisito; il lavoratore dipendente deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico, ma la Cassa Edile non conosce la compagine del nucleo familiare dei lavoratori iscritti e tanto meno se sono fiscalmente a carico”, ha precisato.
Conclusioni e Implicazioni per le Imprese
Alla luce di queste considerazioni, la Cassa Edile di Torino ha chiarito che spetta ai datori di lavoro erogare il bonus ai lavoratori aventi diritto, inserendolo nel cedolino paga in corrispondenza della tredicesima mensilità. Le imprese dovranno quindi attivarsi per raccogliere le autodichiarazioni necessarie dai propri dipendenti e procedere con l’erogazione dell’importo entro i termini previsti dalla legge.
Raccomandazioni per i Datori di Lavoro
- Verifica dei Requisiti: I datori di lavoro devono accertarsi che i dipendenti rientrino nei requisiti previsti dalla legge per l’erogazione del bonus.
- Raccolta delle Autodichiarazioni: È necessario raccogliere un’autocertificazione da parte dei lavoratori per attestare il possesso dei requisiti necessari.
- Erogazione Tempestiva: Il bonus dovrebbe essere erogato in concomitanza con la tredicesima mensilità o, al più tardi, entro il 12 gennaio 2025, rispettando il principio di cassa allargato.
Conclusione
Il chiarimento della Cassa Edile di Torino contribuisce a dissipare le incertezze che hanno caratterizzato le ultime settimane nel settore edile riguardo al “Bonus Natale”. Le imprese sono ora chiamate a procedere con le necessarie operazioni amministrative per garantire ai propri dipendenti il beneficio previsto dalla normativa, assicurando al contempo il rispetto delle disposizioni fiscali e contributive.