Il conguaglio fiscale di fine anno 2024

Dic 5, 2024 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il datore di lavoro che opera come sostituto d’imposta, al fine di dare carattere di definitività alle ritenute riferite ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell’anno 2024, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute fiscali operate in corso d’anno e l’imposta effettivamente dovuta dal lavoratore sull’ammontare complessivo degli stessi, tenendo conto delle detrazioni d’imposta.

Le istruzioni per il calcolo del conguaglio sono contenute nell’art. 23, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973. In particolare, la norma stabilisce che i datori di lavoro sostituti d’imposta devono effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione. Le operazioni di conguaglio di fine anno 2024 possono quindi essere effettuate con il mese di dicembre 2024 oppure rinviate ai mesi di gennaio e febbraio 2025.  

Nelle seguenti tabelle sono esaminati gli istituti di particolare interesse che, essendo caratterizzati da novità o aggiornamenti, devono essere valutati con particolare attenzione nel conguaglio fiscale di fine anno 2024. 

FRINGE BENEFIT

Novità

Operatività

Per il periodo d’imposta 2024 i limiti di esenzione sono i seguenti:

  •        2.000 euro per i genitori di figli fiscalmente a carico;
  •        1.000 euro per gli altri lavoratori.

Vi possono rientrare anche eventuali rimborsi:

1) delle utenze domestiche (luce, gas, acqua);

2) delle spese di affitto della prima casa;

3) degli interessi per il mutuo sulla prima casa.

  •         La condizione di figlio a carico (deve possedere redditi, nel 2024, non superiori a euro 2.840.51 ovvero a euro 4.000 se di età non superiore a 24 anni) è verificata al 31 dicembre 2024.
  •          Il limite di 2.000 euro può essere applicato solo se si dispone della dichiarazione del lavoratore con indicazione del codice fiscale di almeno un figlio a carico.
  •         Per i rimborsi, il lavoratore deve aver presentato specifica documentazione o autodichiarazione che attesta le spese sostenute.
  •         Le soglie di esenzione non operano come una franchigia; conseguentemente, al superamento dei valori di esenzione l’intero importo deve essere assoggettato a contributi e imposte.
  •          Il limite di esenzione è unico e valido per l’intero periodo d’imposta 2024 (non è riferito ai singoli rapporti di lavoro), pertanto occorre prendere in considerazione anche quanto è già stato erogato dal precedente rapporto di lavoro.

 

AUTO AD USO PROMISCUO

Novità

Operatività

I valori convenzionali 2024 per il calcolo del benefit sono stati aggiornati (G.U. n. 298 del 22.12.2023).

Per il calcolo del benefit sono previste regole differenziate a seconda del momento in cui il veicolo è stato immatricolato e assegnato al dipendente:

Auto immatricolata entro il 30 giugno 2020 e assegnata al dipendente con contratto siglato entro il 30 giugno: applicazione della precedente normativa (fringe benefit 4.500 Km per costo chilometrico ACI).

Auto immatricolata dal 1° luglio 2020 e assegnata al dipendente con contratto siglato dal 1° luglio 2020: applicazione dei nuovi valori introdotti dalla legge di bilancio legati all’emissione di CO2 g/Km (3.750 Km per emissioni di CO2 fino a 60 g/km; 4.500 km per emissioni CO2 superiori a 60 e fino a 160 g/km; 7.500 Km per emissioni di CO2 superiori a 160 e fino a 190 g/km; 9.000 Km per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km).

Auto immatricolata entro il 30 giugno 2020 e assegnata al dipendente con contratto siglato dal 1° luglio 2020: ai fini fiscali e contributivi occorre individuare il valore del benefit per l’utilizzo privato dell’auto aziendale. Tale valorizzazione, secondo l’Agenzia delle entrate, va così individuata: «Il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro».

  •          Verificare quando è stato immatricolato e assegnato il veicolo ai fini di identificare il criterio di valorizzazione corretto.
  •         Verificare il valore convenzionale da applicare utilizzando le tabelle per il 2024 (ad eccezione dell’ipotesi in cui si utilizza il valore normale).
  •          Verificare se, unitamente ad altri benefit eventualmente assegnati al dipendente, il valore come sopra determinato può essere tenuto esente in quanto rientrante nelle soglie di esenzione di 2.000 euro (genitori figli fiscalmente a carico) o 1.000 euro. 

 

IMPATRIATI

Novità

Operatività

La disciplina di riferimento per l’individuazione del regime fiscale agevolato da applicare cambia in base al momento in cui è rientrato il lavoratore:

1.     art. 16 del d.lgs. 147/2015 e art. 5 del d.l. 34/2019, per i rientri fino al 31/12/2023;

2.     art. 5 del d.lgs. 209/2023 per i rientri avvenuti dal 01/01/2024.

  •         Verificare di essere in possesso della dichiarazione del lavoratore in cui attesta lo status di impatriato e richiede l’applicazione della disciplina in esame.
  •          Verificare quale regime agevolato è applicabile in base alla data di rientro.
  •          Verificare che il regime agevolato sia ancora applicabile tenendo conto del limite temporale di applicabilità e della eventuale proroga a seguito dell’esercizio dell’opzione.
  •           Applicare le imposte solo sulla percentuale di reddito che rimane imponibile in base alla casistica (10%, 30%, 40% o 50%).
  •          Memorizzare lo stato estero in cui il dipendente era residente fino al rientro, in quanto andrà riportato nella CU/2025.

 

BONUS NATALE

Novità

Operatività

L’art. 2-bis, del d.l. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.

Il d.l. 167/2024 ha ampliato la platea dei beneficiari, escludendo la necessità che oltre al figlio anche il coniuge debba essere a carico. Le ulteriori istruzioni sono state fornite con la circolare 22/2024.

  •          Il sostituto d’imposta corrisponde il bonus unitamente all’erogazione della tredicesima mensilità.
  •          In sede di conguaglio di fine anno verifica l’effettiva spettanza del bonus stesso sulla base dei dati a propria conoscenza (redditi corrisposti e capienza) e di quelli dichiarati dal lavoratore (ulteriori redditi e carichi familiari).
  •          Se rileva che l’indennità non è spettante, provvede al recupero del relativo importo.
  •           Se verifica di aver riconosciuto un importo maggiore, recupera quanto non spettante.

 

Altri aspetti da valutare

  • Corretta applicazione dei limiti di deducibilità dei versamenti alla previdenza complementare.
  • Verifica, ai fini della deducibilità dei contributi all’assistenza sanitaria integrativa, dell’iscrizione del fondo/cassa sanitaria all’apposito elenco ministeriale.
  • Corretta attribuzione del trattamento integrativo (considerato anche il correttivo di 75 euro).
  • Corretta applicazione della detassazione delle mance nei settori turistico alberghiero e della ristorazione, al sussistere dei presupposti.
  • Imposte pagate all’estero sugli stessi redditi dichiarati in Italia: se comunicate al sostituto d’imposta, possono essere portate, in sede di conguaglio di fine anno, in detrazione, fino a concorrenza dell’imposta pagata in Italia relativa ai predetti redditi prodotti all’estero.
  • Erogazione di TFR e TFM per importi superiori a un milione di euro: le somme eccedenti il milione di euro sono assoggettate a tassazione ordinaria e, quindi, rientrano nel conguaglio di fine anno.
  • Corretta gestione dei premi di risultato detassati (ed eventuale conversione), nonché dei piani welfare.
  • Corretta determinazione del valore imponibili nei prestiti agevolati: l’eventuale reddito imponibile, nel corso del 2024, è calcolato assumendo il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata in caso di tasso variabile o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

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