La Legge 189/2024 (di conversione del DL 155/2024), recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, ritorna sul Bonus Natale, conferma che il beneficio economico può essere riconosciuto anche al convivente, ma questo deve essere “di fatto”, ossia quello registrato all’anagrafe comunale ai sensi della Legge 76/2016, come già anticipato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2024.
Ne deriva che restano escluse le persone che pur essendo conviventi, non hanno registrato tale condizione presso l’Ufficio dell’anagrafe comunale.
Entrando nel dettaglio, l’art.7-ter della L. 189/2024 traspone, senza apportare alcuna modifica, l’art.2 del DL 167/2024 che la Legge di conversione del DL 155/2024 abroga anche se ne fa salvi gli effetti giuridici già verificatisi.
In particolare, il c.1 del citato articolo (così come appunto già prevedeva il DL 167/2024) modifica la disciplina del c.d. Bonus Natale in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, introdotto dall’art.2-bis del DL 113/2024 (L. 143/2024).
È stata infatti soppressa la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge e viene introdotta la norma di esclusione dall’indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità.
La disposizione legislativa ha inoltre inserito il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell’ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore.
Resta confermato che il beneficio economico è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all’importo minimo dei redditi da lavoro dipendente.
L’importo dell’indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.