L’articolo, comma 48 della legge di bilancio 2025, ha modificato nuovamente la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
La novità
Si prevede, tramite una modifica dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, che ai fini della determinazione del fringe benefit che costituisce reddito imponibile, deve essere assunto un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Le nuove disposizioni si applicano però ai solo contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, ovvero ai veicoli assegnati da tale data.
Per il veicolo assegnati precedentemente, rimangono in vigore le precedenti disposizioni.
Le modalità di calcolo
Per calcolare il valore dell’auto assegnata ad uso promiscuo ai lavoratori dipendenti si devono utilizzare le tabelle ACI riferite al 2025, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2024 (Supplemento Ordinario n. 42).
I valori annuali del fringe benefit da assoggettare a tassazione e a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, sono già stati calcolati dall’ACI per singolo veicolo e riportati nella tabella (colonna “fringe benefit annuale”).
Le tabelle recepiscono la nuova modalità di calcolo del fringe benefit prevista dalla legge di bilancio 2025.
Gli importi hanno valore per tutto l’anno 2025.
Per i nuovi veicoli eventualmente messi in commercio nel 2025, e conseguentemente non compresi nelle tabelle ACI, l’ammontare del reddito in natura è determinato prendendo a riferimento, dalle tabelle, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile (per individuare il corretto importo occorrerà comunque verificare il valore di emissione di CO2 per g/km).
Le modalità di valorizzazione del benefit sono diverse a seconda del momento di immatricolazione e di assegnazione del veicolo. In particolare, possono concretizzarsi le ipotesi di cui alle seguenti tabelle.
AUTO ASSEGNATE CON COTRATTO STIPULATO PRIMA DEL 1° GENNAIO 2025, OVVERO ASSEGNATE SUCCESSIVAMENTE MA NON DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE | |
Auto immatricolata entro il 30 giugno 2020 e assegnata al lavoratore entro tale data | Si assume come base di calcolo il costo chilometrico ACI per 4.500 Km (risultato ottenuto applicando il 30% al valore di 15.000 Km). |
Auto immatricolata dal 1° luglio 2020 in poi e assegnata al lavoratore da tal data |
Il costo chilometrico indicato dalle tabelle ACI è moltiplicato per il numero dei chilometri di seguito riportati:
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Auto immatricolata entro il 30 giugno 2020 e assegnata al dipendente con contratto siglato dal 1° luglio 2020 | Il benefit deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro. A tal fine, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro si deve scorporare l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il numero dei chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia all’interno del comune di lavoro che all’esterno |
AUTO DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE ASSEGNATE DAL 1°.1.2025 |
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Auto elettriche | 15.000 Km x 10% = 1.500 Km x costo chilometrico da tabella ACI |
Auto ibride plug-in | 15.000 Km x 20% = 3.000 Km x costo chilometrico da tabella ACI |
Altre auto | 15.000 Km x 50% = 7.500Km per x costo chilometrico da tabella ACI |
Il valore come sopra calcolato, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente, concorre a formare base imponibile fiscale e contributiva.
Resta fermo che, trattandosi di un bene in natura, trova applicazione la disciplina sui fringe benefit, tenendo conto anche delle novità previste dalla legge di bilancio 2025 (eventuale esenzione se, unitamente agli altri fringe benefit assegnati nel periodo d’imposta, non vengono superate le soglie di 2.000,00 euro per i genitori di figli fiscalmente a carico, o di 1.000,00 euro per gli altri lavoratori).
Esempi di calcolo
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE PER L’ANNO 2025 RELATIVAMENTE AD UN’AUTO ASSEGNATA NEL 2024
Auto immatricolata il 1° settembre 2024 e assegnata al dipendente il 1°dicembre 2024
Autovettura JEEP RENEGADE 1.3 T4 150CV
Benzina (in produzione)
Emissione CO2: 149 g/Km
Reddito imponibile convenzionale da tabella ACI: 2.362,40 (15.000 x 30% x 0,5250)
Ipotesi 1
Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2025 e non gli verrà effettuata alcuna trattenuta: in questo caso, il reddito imponibile relativo al periodo interessato, sia ai fini fiscali che ai fini contributivi, risulterà pari ad € 2.362,40 (2.362,40 / 365 x 365). Reddito giornaliero € 6,47; reddito mensile € 196,87.
Ipotesi 2
Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2025 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di € 100,00 (comprensiva di IVA 22%): in questo caso, il reddito imponibile relativo al periodo interessato, sia ai fini fiscali che ai fini contributivi, risulterà pari a € 1.162,40 (2.362,40 / 365 x 365 – 1.200). Reddito giornaliero € 3,18; reddito mensile € 96,87. Valore esente solo il dipendente è genitore di figli a carico e, unitamente agli altri benefit, rimane entro la soglia di esenzione di 2.000 euro.
Ipotesi 3
Il dipendente utilizzerà l’auto fino al 31.3.2025 (90 giorni) e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di € 50,00 (comprensiva di IVA 22%): in questo caso il reddito imponibile relativo al periodo interessato, sia ai fini fiscali che contributivi, risulterà pari a € 432,51 (2.362,40 / 365 x 90 – 150). Valore esente se, unitamente agli altri benefit, rimarrà entro le soglie di esenzione di 1.000 euro o di 2.000 euro se il lavoratore ha figli a carico.
Ipotesi 4
Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2025 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile il cui valore (compreso IVA) risulta pari al fringe benefit: il benefit non produce reddito imponibile.
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE PER L’ANNO 2025 RELATIVAMENTE AD UN’AUTO ASSEGNATA NEL 2025
Auto immatricolata il 1°dicembre 2024 e assegnata al dipendente il 1° gennaio 2025
Autovettura FIAT 600E ELETTRICA
Elettrica (in produzione)
Emissioni CO2: zero
Reddito imponibile convenzionale da tabella ACI: 615,90 (15.000 x 10% x 0,4106)
Ipotesi 1
Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2025 e non gli verrà effettuata alcuna trattenuta: in questo caso, il reddito imponibile relativo al periodo interessato, sia ai fini fiscali che contributivi, risulterà pari a € 615,90 (615,90 /365 x 365). Reddito giornaliero € 1,69 giornaliere; reddito mensile € 51,33. Valore esente se, unitamente agli altri benefit, rimarrà entro le soglie di esenzione di 1.000 euro o di 2.000 euro se il lavoratore ha figli a carico.
Ipotesi 2
Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2025 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di 50,00 (comprensiva di IVA 22%): in questo caso, il reddito imponibile relativo al periodo interessato, sia ai fini fiscali che contributivi, risulterà pari a € 15,90 (615,90 /365 x 365 – 600). Reddito giornaliero € 0,04; reddito mensile € 1,33. Valore esente se, unitamente agli altri benefit, rimarrà entro le soglie di esenzione di 1.000 euro o di 2.000 euro se il lavoratore ha figli a carico.
Ipotesi 3
Il dipendente utilizzerà l’auto fino al 31.3.2025 (90 giorni) e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di € 50,00 (comprensiva di IVA 22%): in questo caso, il reddito imponibile relativo al periodo interessato, sia ai fini fiscali che contributivi, risulterà pari a € 1,87 (615,90/365 x 90 -150). Valore esente se, unitamente agli altri benefit, rimarrà entro le soglie di esenzione di 1.000 euro o di 2.000 euro se il lavoratore ha figli a carico.
Ipotesi 4
Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2025 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile il cui valore (compreso IVA) risulta pari al fringe benefit: il benefit non produrrà reddito imponibile.