Il comma 520 della Legge 207/2024 eleva dal 25 al 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro fornite dai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite fino al quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi da lavoro dipendente e sono soggette a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
Inoltre, viene elevato da 50.000 a 75.000 euro il limite complessivo di redditi da lavoro dipendente per i quali si applica la già menzionata agevolazione.
Si evidenzia che l’imposta sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.
Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.
I redditi soggetti a imposta sostitutiva sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.