L’INL, con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, in merito alle c.d. dimissioni per fatti concludenti previste dalla L. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro), che ha modificato l’art. 26 del Dlgs 151/2015, ha diffuso il fac simile del modello che deve essere utilizzato dal datore di lavoro per comunicare via PEC all’ITL la volontà di avvalersi della norma che gli consente di recedere dal rapporto di lavoro senza dover versare il ticket di licenziamento.
La nota precisa, prima di tutto, che la comunicazione deve essere effettuata solo se il datore di lavoro intende effettivamente recedere e far valere l’assenza ingiustificata del dipendente che si è protratta per 15 giorni o altro termine contrattuale. Quindi non va effettuata sempre ed in ogni caso.
Entrando nel dettaglio, la comunicazione che il datore di lavoro intende effettuare all’ITL, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.
L’ITL verificherà la veridicità della comunicazione, con la massima tempestività ed in ogni caso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, anche contattando il dipendente o gli altri lavoratori presso il medesimo datore di lavoro oppure altri soggetti che possono fornire elementi utili, al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
Sulla base del protrarsi della assenza ingiustificata e della citata comunicazione da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore (15 giorni) ed effettuata la comunicazione all’ITL, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
In ogni caso il lavoratore può sempre provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.
Quindi se viene accertato che la comunicazione del datore di lavoro non è veritiera e il lavoratore prova che non ha potuto informare l’azienda per fondati motivi, il rapporto di lavoro non potrà cessare.
Se ricorre quanto sopra, l’INL comunicherà, via PEC al datore di lavoro l’inefficacia della risoluzione del rapporto e se questo è già cessato (con contestuale invio del modello Unilav) deve essere ricostituito.
Viceversa, se la comunicazione è veritiera e il lavoratore non fornisce alcuna prova dell’impossibilità di informare della sua assenza il datore di lavoro, il rapporto si intenderà risolto.
L’INL conclude precisando che, se i motivi alla base dell’assenza sono fondati (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni), le dimissioni potranno essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa”, rispetto alle quali provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti (es: diritto alla NASPI).