Dimissioni di fatto: via PEC la comunicazione all’ITL

Gen 23, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INL, con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, in merito alle c.d. dimissioni per fatti concludenti previste dalla L. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro), che ha modificato l’art. 26 del Dlgs 151/2015, ha diffuso il fac simile del modello che deve essere utilizzato dal datore di lavoro per comunicare via PEC all’ITL la volontà di avvalersi della norma che gli consente di recedere dal rapporto di lavoro senza dover versare il ticket di licenziamento.

La nota precisa, prima di tutto, che la comunicazione deve essere effettuata solo se il datore di lavoro intende effettivamente recedere e far valere l’assenza ingiustificata del dipendente che si è protratta per 15 giorni o altro termine contrattuale. Quindi non va effettuata sempre ed in ogni caso.

Entrando nel dettaglio, la comunicazione che il datore di lavoro intende effettuare all’ITL, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il  lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.

L’ITL verificherà la veridicità della comunicazione, con la massima tempestività ed in ogni caso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, anche contattando il dipendente o gli altri lavoratori presso il medesimo datore di lavoro oppure altri soggetti che possono fornire elementi utili, al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.

Sulla base del protrarsi della assenza ingiustificata e della citata comunicazione da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore (15 giorni) ed effettuata la comunicazione all’ITL, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

In ogni caso il lavoratore può sempre provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.

Quindi se viene accertato che la comunicazione del datore di lavoro non è veritiera e il lavoratore prova che non ha potuto informare l’azienda per fondati motivi, il rapporto di lavoro non potrà cessare.

Se ricorre quanto sopra, l’INL comunicherà, via PEC al datore di lavoro l’inefficacia della risoluzione del rapporto e se questo è già cessato (con contestuale invio del modello Unilav) deve essere ricostituito.

Viceversa, se la comunicazione è veritiera e il lavoratore non fornisce alcuna prova dell’impossibilità di informare della sua assenza il datore di lavoro, il rapporto si intenderà risolto.

L’INL conclude precisando che, se i motivi alla base dell’assenza sono fondati (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni), le dimissioni potranno essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa”, rispetto alle quali provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti (es: diritto alla NASPI).

Articoli recenti

Maxi-deduzione: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, con cui ha fornito le indicazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni in materia di maxi-deduzione introdotte dalla legge di bilancio 2024 e prorogate, per tre ulteriori periodi...

Bilancio 2025: ripubblicata la Legge con le note

Sul S.O. n. 2/2025 alla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2025, è stata ripubblicata la Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) dove i commi sono stati tabellati e divisi per argomento e sono state aggiunte le note che contengono le disposizioni richiamate dal provvedimento...

TFR coefficiente di rivalutazione dicembre 2024

“Il coefficiente di rivalutazione del TFR”, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 dicembre 2024 – 14 gennaio 2025 è stato fissato al 2,320017 (comunicato ISTAT). L’indice di gennaio 2025 sarà diffuso il 21 febbraio 2025 secondo il...

On line la Certificazione Unica 2025

L’Agenzia delle entrate, in data 15 gennaio 2025, ha pubblicato la Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro CT con le relative istruzioni....

Autoliquidazione 2024-2025, i coefficienti per il pagamento rateale

L’INAIL ha pubblicato la nota operativa n. 370 del 14 gennaio 2025, con la quale ha reso noti i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione 2024-2025. Infatti, il Ministero dell'Economia ha...

Bozza Mod. 730: introdotti i nuovi quadri M e T

L’Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa del 14 gennaio 2025, ha reso noto che è disponibile la bozza del Mod. 730/2025, il quale, in linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (Dlgs n. 1/2024), prevede due nuovi quadri (M e T) che consentono alle...

770/2025: semplificata la compilazione del quadro ST

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la bozza del 770/2025, che i sostituti d’imposta dovranno trasmettere entro il prossimo 31 ottobre 2025 per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024, i relativi versamenti e le...

Bilancio 2025: le misure di natura fiscale

I commi 2 e ss. Dell’art. 1 della Legge 207/2024 prevedono misure fiscali tra cui la modifica dell’art.11 del TUIR che rende strutturale gli scaglioni e le aliquote IRPEF già introdotte dal Dlgs 216/2023. Più precisamente, l’imposta lorda IRPEF è determinata...

Bilancio 2025: sono 3 i mesi di congedo parentale all’80%

I commi 217-218 della Legge 207/2024 rendono strutturale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dal 2025, l’elevazione all’80% (finora prevista per il solo 2024) della retribuzione dell’indennità del congedo parentale, per il secondo mese entro il sesto anno di...