L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 14 del 28 gennaio 2025, ha ribadito che se un emolumento viene erogato in un periodo successivo a quello di maturazione non sempre può essere considerato un arretrato e quindi soggetto alla tassazione separata ai sensi dell’art. 17, c.1, lett.b) del TUIR.
Nel caso in esame un ente pubblico ha sottoscritto un Accordo negoziale con le OO.SS in materia di adeguamento all’indice previsionale dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia per l’anno 2023 dello stipendio, delle indennità e dei compensi speciali erogati al personale.
Per evidenti ragioni di carattere tecnico operativo l’erogazione degli arretrati spettanti a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2023 non è potuta avvenire che nel successivo anno d’imposta, in occasione della corresponsione delle competenze del mese di febbraio 2024.
Le OO.SS. sostenevano che doveva essere applicata la tassazione separata (richiamando le Ris. 43/E del 2004, e le Ris. Int. nn. 117/E del 2020 e 468/E del 2022) dato che questo regime trova applicazione ogni qualvolta la procedura di definizione dell’accordo negoziale si concluda oltre l’anno di maturazione del compenso riconosciuto dall’accordo stesso, non solo nel caso in cui la delibera di approvazione dell’Accordo negoziale sia stata adottata nell’anno successivo, ma anche in quello in cui la stessa, benché adottata nello stesso anno, sia divenuta esecutiva nell’anno successivo.
Di diverso avviso invece il ragionamento dell’ente che ha applicato la tassazione ordinaria.
Infatti, secondo l’Enteil regime della tassazione separata non può trovare applicazione nel caso in cui (come accaduto con l’Accordo in esame) la procedura di definizione dell’accordo negoziale termini mediante apposizione del visto di esecutività della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro l’anno di maturazione del compenso riconosciuto dall’accordo stesso.
In questo caso, la causa giuridica ha compiutamente esplicato i suoi effetti nell’ambito del medesimo anno d’imposta (il 2023, per l’appunto) e pertanto non può considerarsi sopravvenuta, mentre la corresponsione dell’emolumento ha avuto luogo l’anno successivo per cause fisiologiche dovute alla necessità di esperire con i dovuti tempi tecnici la procedura amministrativa di liquidazione del compenso.
L’Agenzia delle entrate ha dato ragione all’Ente evidenziando che la procedura di definizione dell’accordo negoziale per l’erogazione delle somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2023 si è conclusa nell’anno di riferimento e le somme sono state corrisposte nei tempi ordinariamente previsti dall’Accordo stesso per l’espletamento della procedura di liquidazione.
In sostanza non ricorrono i due casi previsti dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 5 febbraio 1997, n. 23/E, secondo cui la tassazione separata trova applicazione quando ricorrono situazioni di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti oppure quando sussistono oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.