L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 17 del 30 gennaio 2025, ha precisato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000, che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro per fruire dei rimborsi delle utenze domestiche nei limiti di esenzione fiscale previsti dall’art. 1, commi 16 e 17 della L. 213/202, possa essere acquisita con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l’autenticazione della sottoscrizione prevista dall’art. 21, c. 2, del medesimo DPR 445/2000.
Dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione ha, infatti, come destinatario finale la pubblica amministrazione chiamata a svolgere i controlli di veridicità sul contenuto della stessa, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Allo scopo, appare opportuno ricordare che il citato art. 1, commi 16 e 17 della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in deroga all’’art. 51, c. 3, del TUIR, ha previsto che ”non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro i limiti di euro 1000,00”, tra l’altro, ” il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati […]”.
La norma in commento non specifica gli oneri documentali collegati alla fruizione di tale agevolazione. Sul punto, è intervenuta la circolare 5/2024, precisando che, in alternativa all’acquisizione da parte del datore di lavoro della documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente, ”il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame”. La dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, ma non si pronuncia in ordine alla necessità dell’autenticazione della sottoscrizione.
Il citato art. 47 del DPR 445/2000 dispone che ”l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’art. 38” del medesimo decreto.
L’art. 38 in esame, infine, indica le modalità di invio e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive e, a tale riguardo, precisa che ”le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica […] sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore […]”.